Nel caso in cui il datore di lavoro sia in una situazione di difficoltà finanziaria che non gli consente di adempiere al pagamento dei contributivi nei termini previsti, può presentare all’INPS, in fase amministrativa (cioè quando il debito non è ancora stato iscritto a ruolo), domanda di dilazione di pagamento. Oggetto della dilazione è sia il debito contributivo, che le relative sanzioni civili e gli interessi di dilazione.
Non possono essere dilazionati i contributi non ancora scaduti e cioè i contributi per i quali non sia ancora decorso il termine entro effettuare il pagamento; inoltre condizione essenziale per l’autorizzazione alla dilazione è che l’istanza comprenda tutti i debiti contributivi a carico dell’azienda (ad esempio quelli nei confronti della gestione lavoratori dipendenti e della gestione separata).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DILAZIONE
Come già anticipato, la domanda di dilazione di pagamento deve essere unica e comprendere tutti gli importi non pagati.
A tal proposito è opportuno verificare la situazione debitoria con la sede INPS competente prima di procedere alla presentazione dell’istanza.
Per ottenere la dilazione del debito INPS in fase amministrativa è necessario presentare telematicamente alla sede di competenza la domanda di dilazione. Dopo la delibera di accoglimento da parte dell’Istituto e definito il piano di ammortamento, il contribuente dovrà procedere al versamento della prima rata comunicata entro la data stabilita dall’INPS. Una volta trasmessa all’INPS la quietanza dell’avvenuto pagamento, la richiesta di dilazione risulta confermata e il contribuente dovrà continuare a versare le restanti rate alle date comunicate dall’Istituto nel piano di ammortamento.
IL NUMERO RATE
La sede competente INPS ha l’autorità di concedere fino a 24 rate.
In alcuni casi tassativamente elencati dal legislatore è possibile richiedere, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro, l’estensione del pagamento fino a 36 rate.
Inoltre esistono due casi nei quali, previa autorizzazione interministeriale, è possibile chiedere l’estensione fino a 60 rate:
- oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all’inadempienza;
- fatto doloso del terzo denunciato all’Autorità giudiziaria.
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