LA FIRMA ILLEGGIBILE NON INFICIA IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA PER OMESSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Con la sentenza n. 45460 del 4 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che l’avviso pervenuto e recapitato all’indirizzo del destinatario è dato per notificato, anche in presenza di firma illeggibile. 
In altra fattispecie, analoga a quella qui esaminata, la Corte aveva già affermato che devono ritenersi idonee le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purché correttamente indirizzate al destinatario, che, nel caso di persona giuridica, è da individuarsi nella sede legale dell’ente o presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante. 
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