La firma per ricevuta sul cedolino paga: vale per la prova della consegna della busta ma non per la corresponsione degli importi dovuti

firma consegna cedolino paga studio paserioCon la sentenza n. 13150 del 24 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che la firma del lavoratore sulla busta paga, da sola, non costituisce ricevuta della effettiva corresponsione degli importi dovuti.

Infatti, si rammenta che, con la sottoscrizione della busta paga per ricevuta da parte del lavoratore, non si realizza alcuna scrittura bilaterale a contenuto negoziale ed a carattere ricognitivo; inoltre, è onere del datore di lavoro consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che tali prospetti di paga, anche se sottoscritti con la formula “per ricevuta”, non sono sufficienti per ritenere assolto il relativo pagamento, costituendo prova della sola consegna della busta paga.

 

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