La giurisprudenza altalenante nel licenziamento per furto di beni di modico valore
La scorsa settimana, in questa sezione, abbiamo pubblicato una news nella quale veniva riportata in sintesi la pronuncia la Corte di Cassazione (sentenza n. 24530 del 2 dicembre 2015) nella quale la stessa aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che ha sottratto un bene di modico valore dall’esercizio commerciale presso il quale era in forza, precisando che il fatto non era idoneo a rompere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
Recentemente, con la sentenza n. 25055/2015, nonostante la modesta entità del danno, la Suprema Corte ha comunque confermato la sussistenza della violazione del rapporto fiduciario, perché per giustificare un licenziamento i fatti addebitati devono avere carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, ledendo irrimediabilmente l’elemento fiduciario.
Questa valutazione, però, deve essere effettuata soprattutto con riferimento agli aspetti concreti afferenti la natura e al qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al danno patrimoniale eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo. 
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