Con la sentenza n. 18124 del 15 settembre 2016, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla legittimità di un licenziamento per giusta causa, comminato in relazione ad un ammanco di cassa.
Si rammenta che in tema di accertamento della giusta causa di recesso, la valutazione di gravità della condotta del lavoratore, che deve essere tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, deve essere effettuata in relazione agli specifici elementi oggettivi e soggettivi ricollegabili sia alla tipologia del rapporto di lavoro che alla natura dell’evento (es. mansioni affidate al lavoratore, grado di autonomia e responsabilità, eventuali precedenti disciplinari, carattere doloso o colposo dell’infrazione, probabilità di reiterazione dell’illecito).
Si ricorda infine che anche qualora la disciplina collettiva preveda che un determinato comportamento comporti giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, in sede di giudizio deve comunque essere verificata l’effettiva gravità della condotta addebitata ai lavoratore.