Con la sentenza n. 12106 del 16 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che la lettera di licenziamento firmata da una persona diversa dal datore di lavoro è valida; infatti la produzione in giudizio di una scrittura priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa.
Questo, dunque, il principio di diritto enunciato: la produzione in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima.