La massimizzazione del profitto dell’azienda legittima un licenziamento per giustificato motivo oggettivo?

licenziamento per giustificato motivo oggettivoCon sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016, la Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato ai fini di addivenire alla massimizzazione del profitto aziendale passando attraverso la razionalizzazione delle procedure produttive.

Ciò significa che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è legittimo solo in presenza di una accertata crisi d’impresa e che, invocando il principio sancito dall’articolo 41 della Costituzione secondo cui “l’iniziativa economica è libera”, il controllo giudiziale deve riguardare esclusivamente l’effettività del nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato (per scongiurare la pretestuosità della scelta organizzativa), mentre il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, proprio perché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica.

 

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