A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015 (decreto sulle tutele crescenti), si evidenzia che per gli assunti in vigenza del citato decreto, non è più obbligatorio, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da parte di un datore di lavoro che occupi più di 15 lavoratori, l’avvio preventivo della procedura obbligatoria di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
Tuttavia, per deflazionare il contenzioso, si ricorrere alla conciliazione facoltativa incentivata, introdotta dal medesimo decreto, attivabile indipendentemente dal numero degli addetti.
In questa sede il datore di lavoro potrà offrire, mediante assegno circolare, una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari a un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e sino a un massimo di 18 mensilità (nel caso di aziende con meno di 15 addetti questi valori sono ridotti del 50%).
Con l’accettazione di questa somma, lavoratore rinuncia ad adire in giudizio.