Come accennato nel nostro precedente articolo, avendo correttamente identificato la durata della prescrizione dei crediti da lavoro dipendente, a seconda della tipologia di credito vantato, è necessario capire da quando far decorrere questo periodo.
COSA AFFERMA LA GIURISPRUDENZA?
Secondo la regola generale, la prescrizione inizia a decorrere dal momento della maturazione del diritto.
Tuttavia, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, i termini di decorrenza della prescrizione cambiano a seconda che si ricada nell’una o nell’altra delle casistiche di seguito riportate:
- DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DALLA DATA DI INSORGENZA DEL DIRITTO, quindi in costanza del rapporto di lavoro: questa decorrenza si realizza nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia tutelato in maniera “forte” ovvero qualora, in caso di licenziamento illegittimo, lo stesso risulti sanzionabile con l’obbligo di reintegrazione (tutela reale).
- DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: si tratta, ovviamente, di una condizione di maggior favore per il lavoratore che si realizza nel caso in cui non operi la garanzia offerta dalla reintegra ovvero qualora, in caso di licenziamento illegittimo, lo stesso risulti sanzionabile esclusivamente con il risarcimento del danno (tutela obbligatoria).
In pratica, è possibile affermare che la decorrenza della prescrizione dipenda dal grado di stabilità del rapporto di lavoro e, indirettamente, dalla dimensione dell’azienda.
COSA CAMBIA CON LE TUTELE CRESCENTI
È opportuno ricordare che con le modifiche alla disciplina del licenziamento ad opera, in particolar modo, del D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. tutele crescenti), che hanno cambiato la portata dell’art. 18 della L. n. 300/1970 e della disciplina della “tutela reale” in esso contenuta, la reintegra è ormai divenuta un istituto applicato solo in via residuale rispetto al risarcimento del danno in tutte le sue declinazioni, anche nel caso di aziende con più di 15 dipendenti.
Di conseguenza, meritano una riflessione le seguenti considerazioni:
- LAVORATORI ASSUNTI ANTE TUTELE CRESCENTI (ai quali è ancora applicabile il c.d. articolo 18 riformato), la prescrizione dei crediti di lavoro decorrerà:
- dal momento dell’insorgenza del diritto in costanza del rapporto di lavoro, qualora l’illegittimità del licenziamento sia sanzionabile con la reintegra (tutela reale);
- dalla cessazione del rapporto di lavoro, qualora l’illegittimità del licenziamento sia sanzionabile con il riconoscimento di un’indennità risarcitoria (tutela obbligatoria).
- LAVORATORI ASSUNTI POST TUTELE CRESCENTI, la prescrizione dei crediti da lavoro decorrerà a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla dimensione occupazionale del datore di lavoro.
Per approfondimenti:
LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DA LAVORO DIPENDENTE
VIDEO TG – La prescrizione dei crediti da lavoro
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