La restituzione dell’indennità di mobilità percepita anticipatamente

La restituzione dell’indennità di mobilità percepita anticipatamente PASERIOCon la sentenza n. 17174 del 18 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha previsto che nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto l’anticipazione dell’indennità di mobilità per intraprendere un’attività autonoma, nel caso in cui si sia rioccupato con rapporto di lavoro subordinato entro i 24 mesi dalla corresponsione dell’indennità da parte dell’Inps, è tenuto alla restituzione della stessa.

 

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