Con la sentenza n. 10003 del 16 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che la tolleranza sui ripetuti ritardi del lavoratore può rendere nullo il licenziamento.
Infatti è stato chiarito che qualora il datore di lavoro abbia consentito, nel tempo, il recupero dei minuti non lavorati a causa di ripetuti ritardi nell’inizio della prestazione lavorativa, questa situazione non potrà, successivamente, costituire causa di licenziamento.
Gli Ermellini hanno inoltre chiarito che, affinché un ritardo possa far scaturire una sanzione disciplinare, quale appunto il licenziamento, è necessario che tale condotta sia annoverata tra quelle riportate all’interno del codice disciplinare adottato in azienda.
Si rammenta infine che il datore di lavoro ha comunque l’onere di dimostrare, in giudizio, la proporzionalità del licenziamento rispetto alla gravità della condotta del lavoratore.