L’annosa questione della sussistenza della subordinazione nel lavoro reso da familiari

Le prestazioni lavorative fornite possono essere inquadrate in diversi regimi tra cui i più ricorrenti sono: lavoro autonomo, parasubordinato e subordinato.

Questa classificazione è importante perché dal corretto inquadramento della prestazione lavorativa derivano importanti conseguenze, ad esempio, sul piano delle modalità con cui la prestazione deve essere resa e del regime previdenziale che ne deriva.

La definizione di “subordinazione”

La definizione di lavoro subordinato viene fornita dall’art. 2094 c.c. Il testo di legge spiega che si ha subordinazione ogni qualvolta un soggetto (il lavoratore) si obbliga a prestare la propria attività manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto (il datore di lavoro).

Per capire se un rapporto di lavoro ricada o meno sotto il cappello della subordinazione è possibile utilizzare una serie di indicatori (indici di subordinazione) tra cui:

  • l’assoggettamento alle direttive tecniche e al potere disciplinare del datore di lavoro;
  • l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale;
  • l’esecuzione della prestazione lavorativa con l’utilizzo di materiali e attrezzature del datore di lavoro;
  • l’assenza dell’assoggettamento del lavoratore al rischio di impresa;
  • il pagamento a scadenze periodiche del compenso/retribuzione;
  • l’osservanza dell’orario di lavoro;
  • l’esecuzione sistematica e periodica della prestazione lavorativa.

Seppur nessuno di questi indici, preso individualmente, sia di per sé sufficiente a definire un rapporto di lavoro come subordinato, la concomitanza di uno o più di queste caratteristiche, in abbinata alla concreta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sono cruciali nella riconduzione di un rapporto di lavoro nell’alveo della subordinazione.

La subordinazione tra parenti: vale nel caso del lavoro domestico?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30899/2018, si è espressa nuovamente in merito all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra parenti; il caso di specie è quello di una lavoratrice legata al datore di lavoro (cognato) per il quale ha prestato lavoro domestico per diversi anni.

La Suprema Corte ha ritenuto che determinare il vincolo di subordinazione tra parenti e/o affini è più delicato, soprattutto nel lavoro domestico.

Si ricorda infatti che, nel caso di lavoro prestato tra parenti, opera una presunzione di gratuità determinata dall’affezione parentale e questo vale, in particolare, nel caso di lavoro domestico che ha come oggetto la cura della casa e della famiglia.

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