Con la sentenza n. 8300/2015, la Corte di Cassazione ha sancito la legittimità del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nei confronti di un lavoratore disabile rifiutatosi di sottoporsi a visita medica disposta dal datore di lavoro.
Il lavoratore, assunto attraverso il collocamento obbligatorio e affetto da minorazione del 60%, era stato assegnato ad una mansione compatibile con tale infermità, lamentava difficoltà d’esecuzione di quanto a lui assegnato, senza però rispondere all’invito di indicare altre mansioni compatibili. Il datore di lavoro aveva dunque provveduto a sospendere il lavoratore dal servizio, corrispondendo comunque la retribuzione.
Ai successivi inviti a sottoporsi a visite mediche anche presso centri specializzati egli aveva risposto col rifiuto, adducendo il diritto al trattamento riservato dei dati personali.
La suprema Corte ha evidenziato che l’assegnazione del lavoratore a mansioni che egli afferma incompatibili col suo stato di salute può consentirgli di chiedere al datore di lavoro la riconduzione a mansioni compatibili, ma non gli permette di rifiutare di sottoporsi a legittimi controlli medici; tale rifiuto dà facoltà al datore di sospendere la prestazione retributiva.