A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 106/2024 del 29/07/2024 di conversione del D.L. n. 71/2024 (c.d. Decreto Sport), già analizzato nel precedente articolo, appare ora utile ripercorrere quali specifici adempimenti sono posti a carico delle ASD e delle SSD nell’ipotesi in cui il lavoratore sportivo sia contestualmente dipendente pubblico.
Obbligo di comunicazione o autorizzazione – Pubblica Amministrazione di appartenenza
In via generale i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e purché l’attività da svolgere non sia in conflitto o in concorrenza con gli interessi dell’amministrazione e con il buon andamento della stessa.
Dal 1° giugno 2024, per le prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti pubblici che comportano un corrispettivo fino all’importo complessivo di 5.000 euro annui, al pari dei volontari, sarà sufficiente una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza da parte del lavoratore sportivo. Diversamente, qualora sia prevista una corresponsione di un compenso complessivo di importo superiore a 5.000 euro resta necessaria la richiesta di specifica autorizzazione alla Pubblica Amministrazione di appartenenza che viene rilasciata o rigettata entro 30 giorni dalla richiesta.
Il regime del silenzio-assenso
Se, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, non interviene il rilascio dell’autorizzazione o il rigetto dell’istanza da parte del datore di lavoro pubblico, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata nel regime amministrativo del “silenzio assenso”.
Pertanto, per:
- compensi complessivi fino a 5.000 euro annui: Comunicazione alla P.A.
- compensi complessivi oltre i 5.000 euro annui: Autorizzazione dalla P.A.
In caso di inosservanza della procedura autorizzativa, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente.
Obbligo di comunicazione compensi erogati – Pubblica Amministrazione di appartenenza
Gli Enti sportivi che erogano compensi superiori a 5.000 euro annui sono tenuti a comunicare, alla Pubblica Amministrazione di appartenenza, i compensi corrisposti ai dipendenti pubblici ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 11 d.lgs. 165/2001. La comunicazione deve ora essere effettuata, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento oppure alla cessazione del rapporto di lavoro se avvenuta prima e non più entro 15 giorni dall’erogazione del compenso.
Aspetti fiscali, previdenziali e assicurativi del lavoratore sportivo-dipendente pubblico
Ai lavoratori sportivi-dipendenti di pubblica amministrazione si applica per espresso rinvio della norma il medesimo trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo, previsto per la generalità dei lavoratori sportivi. Si ricorda a tal proposito che la contribuzione previdenziale in favore della Gestione Separata INPS, prevista per i dipendenti pubblici, al superamento della soglia di esenzione pari a 5.000 euro annui, sarà soggetta all’applicazione dell’aliquota ridotta del 24% (contro quella ordinaria del 25%), in tal caso, resta inoltre esclusa la contribuzione minore pari al 2,03% utile al finanziamento della malattia, maternità e disoccupazione – DIS-COLL.
Modalità di esposizione del flusso UniEmens
Come chiarito dalla circolare INPS n. 88/2023 e dalla circolare INPS n. 24/2024, i compensi erogati dai committenti sportivi nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice “D7 – “Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita coperti da altra forma di previdenza obbligatoria” da inserire nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. Deve essere anche compilato elemento <Codice attività> con il codice: “29 – attività sportiva retribuita dipendenti pubbliche amministrazioni”.
Si ricorda infine l’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027 è pari al 50 per cento del compenso erogato. A decorrere dal 1° gennaio 2028 sarà pari al 100 per cento del compenso erogato, al netto della franchigia di euro 5.000 annui.
Redatto da Alessio Colombo, Consulente del Lavoro – Centro Studi Paserio & Partners
