Lavoratori impatriati: regime e disciplina generale 

In questo articolo approfondiamo il regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati, ossia il regime di tassazione agevolato temporaneo che viene riconosciuto a coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi e secondo le previsioni dell’art.16 Dlgs n. 147/2015 

Attualmente, tale regime, frutto di una stratificazione legislativa iniziata nel 2015 con la misura nota come “Rientro dei Cervelli”, e successivamente modificata dal c.d. Decreto Crescita (Legge 28 giugno 2019, n.58) e dal c.d. Decreto Fiscale (Legge 19 dicembre 2019, n. 157), ha lo scopo di incentivare sia l’ingresso di lavoratori stranieri sia il rientro di lavoratori italiani nel nostro Paese.  

Pertanto, tale regime, che originariamente era destinato solamente ad attrarre personale altamente qualificato o con un titolo di studio universitario, oggi assume la funzione di richiamare forza lavoro nel territorio italiano; infatti, nel rispetto dei requisiti che verranno indicati di seguito, sono ammessi al beneficio tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello di formazione o esperienza professionale. 

Condizioni per l’agevolazione: chi può richiederla? 

L’attuale art. 16, c. 1, D.Lgs. 147/2015 dispone che i lavoratori possono accedere al regime fiscale agevolato in presenza delle seguenti condizioni:  

  • non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi di imposta precedenti il trasferimento
  • trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 TUIR;  
  • si impegnano a permanere in Italia per 2 anni, a pena di decadenza;  
  • prestano l’attività lavorativa prevalentemente in Italia, ossia per almeno 183 giorni all’anno. 

Inoltre, per espressa previsione di legge (art. 16, c. 5-ter, D.Lgs. 147/2015) possono accedere all’agevolazione anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento. Questa previsione ha come scopo evitare che restino esclusi dall’agevolazione i contribuenti che, pur avendo effettivamente trasferito la propria residenza all’estero, non abbiano provveduto a cancellarsi dall’anagrafe nazionale della popolazione residente o vi abbiano provveduto tardivamente (circolare del 28/12/2020- n. 33/E – punto 5)

Inoltre, con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, è da precisare che il regime agevolato può applicarsi non solamente ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi da lavoro autonomo, ma anche ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (circolare del 28/12/2020- n. 33/E).  

Il regime di favore è stato esteso ai redditi di impresa dall’art. 5 c. 1, lett. b) DL 34/2019. A questo proposito, la Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E ha confermato che tale regime trova applicazione unicamente per il reddito prodotto dall’imprenditore individuale in qualità di persona fisica. 

Il nesso causale: requisito fondamentale per il riconoscimento dell’agevolazione 

L’Agenzia delle Entrate, oltre ai requisiti sopra indicati ricavabili dal testo normativo, individua un ulteriore condizione necessaria per l’applicazione del regime di favore: il collegamento tra il trasferimento e l’inizio dell’attività lavorativa. In particolare, i documenti di prassi sono giunti a richiedere un nesso causale tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa (Risp. Interpello 7 ottobre 2021, n. 683).  

Il nesso causale va provato, esclusivamente, in base a un’intesa con il datore di lavoro prima del trasferimento in Italia

Pertanto, è consigliabile stipulare un impegno all’assunzione (o similari) precedentemente al trasferimento del lavoratore in Italia.  

Tipologia di agevolazione: qual è la percentuale di agevolazione? 

Per determinare il quantum dell’agevolazione fiscale è necessario fare una distinzione preliminare tra:  

  • i lavoratori trasferiti dal 30 aprile al 2 luglio 2019, per i quali il 50% del reddito di lavoro prodotto in Italia non è tassabile;  
  • i lavoratori trasferiti dal 2020, per i quali di applica la normativa più recente che prevede quanto segue:  
  1. il 70% del reddito di lavoro prodotto in Italia non è tassabile nel caso il trasferimento avvenga in una regione del centro-nord Italia;  
  1. il 90% del reddito di lavoro prodotto in Italia non è tassabile nel caso il trasferimento avvenga in una regione del sud Italia (Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sardegna; Sicilia).  

Periodo agevolabile: quando inizia e quanto dura il c.d. regime impatriati? 

La durata dell’agevolazione è di 5 anni dal trasferimento della residenza fiscale, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, con possibilità di proroga in presenza di determinate condizioni.  

Su questo occorre fare una precisazione: l’articolo 2 del TUIR, al comma 2, considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (Circolare Agenzia Entrate del 23/05/2017 n. 17).  

Pertanto, l’agevolazione è legata ai periodi d’imposta e non al momento del trasferimento della residenza. Pertanto, gli incentivi si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in cui la persona diviene fiscalmente residente in Italia. 

L’agevolazione può essere prorogata? 

Ai sensi dell’art. 16, c.3 bis 1, D.Lgs. 147/2015 l’agevolazione fiscale può essere estesa per ulteriori 5 anni, durante i quali il 50% del reddito di lavoro o di impresa prodotto in Italia non è tassabile, qualora i lavoratori: 

  • abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;  
  • diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. 

Infine, qualora il lavoratore abbia almeno 3 figli minorenni o a carico, l’agevolazione fiscale può essere estesa per ulteriori 5 anni, in questo caso concorrerà alla formazione del reddito imponibile solo il 10% del reddito di lavoro. 

Si evidenzia che le condizioni sopra citate, al verificarsi delle quali è riconosciuto l’ampliamento dei periodi di imposta agevolabili non sono tra loro cumulabili e, pertanto, la dilatazione è possibile solo per ulteriori 5 periodi di imposta. Ne consegue che la detassazione del reddito è fruibile su un arco temporale massimo di 10 anni. 

Modalità di fruizione dell’agevolazione  

I lavoratori dipendenti sono tenuti a presentare richiesta per l’applicazione del regime al datore di lavoro, resa con un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con le seguenti informazioni:  

  • generalità del lavoratore (come, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);  
  • indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia;  
  • dichiarazione di possedere i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 16 D.Lgs. 147/2015;  
  • indicazione dell’attuale residenza in Italia; 
  • impegno a comunicare tempestivamente la variazione della residenza;  
  • dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall’art. 44 DL 78/2010, della L. 238/2010, dell’art. 24-bis TUIR.  

Il datore di lavoro, ricevuta la richiesta dal lavoratore, applica il regime dal periodo di paga successivo e, in sede di conguaglio, a decorrere dalla data di assunzione. Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia potuto applicare il regime, il lavoratore può fruirne in dichiarazione dei redditi (Circ. AE 23 maggio 2017 n. 17/E, nonché ribadito nella Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E).  

I lavoratori autonomi applicano l’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi, facendo concorrere il reddito di lavoro autonomo per la percentuale prevista dall’agevolazione. I professionisti soggetti a ritenuta pari al 20% possono richiedere al committente l’applicazione sull’imponibile ridotto della percentuale prevista, autocertificando il possesso dei requisiti in maniera analoga a quanto visto per i lavoratori dipendenti. 

Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato