L’INL ha risposto, con nota n. 9294/2018, ad un quesito dell’ITL di Bergamo delineando le sanzioni comminabili al datore di lavoro, in relazione all’ipotesi in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l’impiego di lavoratori in nero la cui remunerazione sia stata pagata in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento tracciati e prescritti dall’articolo 1 comma 910 L. n. 205/2017.
Cosa dicono le norme…
Come noto, dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro hanno l’obbligo di remunerare i propri lavoratori esclusivamente tramite mezzi di pagamento tracciabili.
Premettendo che sembra delinearsi come piuttosto improbabile e scolastica la possibilità che il lavoratore in nero venga remunerato mediante gli strumenti di pagamento cosiddetti “tracciabili”, possiamo affermare che il caso più normale e di facile verificabilità può essere considerato quelle del lavoratore in nero pagato, per ovvi motivi, in contanti.
Nel caso si verifichi questa fattispecie, si potrebbe arrivare all’applicabilità combinata anche della c.d. maxisanzione per lavoro “nero”.
Le conseguenze sanzionatorie
L’Ispettorato, ricordando che resta ferma l’adozione della diffida accertativa nei casi in cui la retribuzione corrisposta, anche se versata in contanti, risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del C.C.N.L. applicato dal datore di lavoro, sottolinea che nelle ipotesi di lavoro “nero” la periodicità della erogazione della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, di conseguenza se venisse accertata una corresponsione della retribuzione con scadenze diverse, ad esempio con scadenza giornaliera, si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate.
Quindi il datore di lavoro si vedrebbe comminate due tipologie di sanzioni:
- una per non aver versato la retribuzione con gli strumenti descritti dall’articolo 1, comma 910, L. n. 205/2017, che si sostanzia in un sanzione variabile tra 1.000 e 5.000 euro;
- l’altra per aver impiegato lavoratori in nero, proporzionata in ragione della durata del rapporto di “lavoro nero”:
- da 1.500 a 9.000 euro per lavoratore in caso d’impiego fino a 30 giorni, da 3.000 a 18.000 euro per lavoratore in caso d’impiego da 31 a 60 giorni;
- da 6.000 a 36.000 euro per lavoratore in caso di impiego oltre 60 giorni.
Si ricorda che gli importi aumentano del 20% in caso d’impiego di minori in età non lavorativa o di stranieri senza permesso di soggiorno.
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