La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14246 dell’8 luglio 2015, torna a esprimersi in ordine alle sanzioni ex art. 3 c. 3 della L. n. 73/2002, la quale prevede che, in caso siano riscontrati di lavoratori irregolari, la presunzione di irregolarità decorre dall’inizio dell’anno (1° gennaio) dell’accesso ispettivo.
Già con la sentenza n. 144 del 12 aprile 2005 della Corte Costituzionale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3 comma 3 della L. n. 73/2002, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione.
L’irrogazione della citata sanzione non richiede, da parte dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
È invece onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata ex lege per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione.
Non sono sufficienti a provare la data di inizio del rapporto di lavoro le sole dichiarazioni dei dipendenti irregolari, in mancanza di ulteriori validi elementi di prova che facciano ritenere plausibile tali affermazioni. Si ricorda inoltre che la mancata esibizione del libro matricola al momento dell’ispezione, la mancata consegna delle lettere di assunzione e la mancata prova nel giudizio di merito, della avvenuta sottoscrizione di qualsiasi contratto, sono elementi rilevatori di un quadro generale di irregolarità che fa legittimamente presumere l’esistenza del pregresso rapporto di lavoro.