Con la Legge di Bilancio 2018 sono state introdotte delle agevolazioni (esonero contributivo) per l’assunzione di lavoratori titolari di assegno di ricollocazione.
L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
L’assegno di ricollocazione è disciplinato dall’art. 24‐bis del D.Lgs. n. 148/2015 ed è attribuito ai lavoratori rientranti nel piano di ricollocazione concordato nella procedura di CIGS per riorganizzazione e/o crisi, finalizzati a limitare il ricorso al licenziamento all’esito dei predetti interventi.
Questi lavoratori possono spendere l’assegno di ricollocazione in costanza di trattamento di CIGS, al fine di ottenere un servizio intensivo di politiche attive ovvero di assistenza nella ricerca di un altro rapporto di lavoro.
LE CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA
Il datore di lavoro che assume il lavoratore titolare di un assegno di ricollocazione ha la possibilità di beneficiare di un esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro:
- Sono esclusi dall’agevolazione i premi e contributi dovuti all’INAIL;
- L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a euro 4.030 su base annua (limite annualmente rivalutato in base all’indice ISTAT);
- L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi, per un totale complessivo di 18 mesi)
Siamo, comunque, a tutt’oggi in attesa delle istruzioni operative fornite dall’INPS.
I BENEFICI PER IL LAVORATORE
Oltre ai benefici in caso di assunzione evidenziati sopra e rivolti ai datori di lavoro, esistono anche dei benefici per i lavoratori titolari di assegno di ricollocazione in caso di assunzione.
Infatti, per il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di politiche attive del lavoro, accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore (diverso da quello che lo ha posto in CIGS), la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, vi è possibilità di beneficiare dell’esenzione IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (si tratta dell’incentivazione all’esodo).
Si precisa che le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede non sono soggette al predetto trattamento agevolato.
Inoltre, il lavoratore avrà diritto anche alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
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