Lavoro a contatto con minori: chiarimenti sul certificato penale in caso di cambio appalto
Con l’interpello n. 22 del 24 settembre 2015, il Ministero del Lavoro si è espresso in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, di attuazione della direttiva europea 2011/93/UE, recante indicazione delle nuove disposizioni per la lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, con particolare riferimento al caso del datore di lavoro interessato da un cambio appalto, in quanto azienda subentrante obbligata ad assumere il personale dell’impresa uscente.
Sul punto il Ministero ha ricordato che la fattispecie del cambio appalto, comportando la successione di diversi appaltatori nella esecuzione di un servizio per conto del medesimo committente, con il passaggio del personale impiegato nell’appalto dall’impresa uscente a quella subentrante “in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto”; considerato che, nell’ambito di detto passaggio, il personale in questione risulta impegnato nella medesima attività, spesso senza soluzione di continuità, il Ministero ha ritenuto che per il personale avente un contatto diretto e regolare con minori, il datore di lavoro subentrante non sia tenuto ad alcun ulteriore adempimento, nel momento in cui abbia acquisito la documentazione già in possesso del precedente datore di lavoro.
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