Lavoro accessorio (voucher): compatibilità con le prestazioni di sostegno al reddito
Con la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, l’Inps disciplina la compatibilità e la cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito (indennità di mobilità, disoccupazione agricola, Cassa Integrazione Guadagni).
L’articolo 48 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. In questo caso l’Inps provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
INDENNITÀ DI MOBILITÀ: dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile; per i compensi che superano questo limite, e comunque fino ad un massimo di 7.000 euro per anno civile, il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità (art. 9 c. 9 L. n. 223/1991). Il beneficiario dell’indennità è tenuto a comunicare all’Inps, entro 5 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: il diritto di cumulo con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso. È importante ricordare, considerando il fatto che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile.
Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Quindi, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva; al contrario, la comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali.
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