Con la circolare n. 1/2016 del 17 ottobre 2016, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove indicazioni operative in merito alla gestione del lavoro accessorio (voucher).
Si precisa che gli obblighi di comunicazione descritti dalla norma sono esclusivamente riferiti ad imprese e professionisti (sono esclusi, ad esempio, privati, condomini, associazioni ecc.).
Il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica indicati in allegato alla predetta circolare.
La comunicazione andrà effettuata:
– per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.
– per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS.
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, inoltre è opportuno ricordare che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.