Approfondiamo il lavoro agile (smart working), trattato nel precedente articolo del 24/11/2017, concentrandoci sull’aspetto delle agevolazioni.
AGEVOLAZIONI: LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Interministeriale del 12/09/2017, ha previsto la possibilità, depositando gli accordi aziendali che prevedano misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata e presentando istanza all’INPS, di poter fruire di uno sgravio contributivo.
Data la natura sperimentale dell’incentivo, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018.
Per l’anno 2017 i contratti dovevano essere depositati entro il 31/10/2017 e l’istanza doveva essere presentata all’INPS entro il 15/11/2017, mentre per l’anno 2018 i contratti dovranno essere depositati entro il 31/08/2018 e l’istanza all’INPS dovrà essere presentata entro il 15/09/2018.
Per poter accedere al beneficio devono essere recepite all’interno dei contratti aziendali le seguenti misure di conciliazione:
- Area di intervento genitorialità:
- Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
- Previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- Buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
- Area di intervento flessibilità organizzativa:
- Lavoro agile;
- Flessibilità oraria in entrata e uscita;
- Part-time;
- Banca ore;
- Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
- Welfare aziendale:
- Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
- Convenzioni con strutture per servizi di cura;
- Buoni per l’acquisto di servizi di cura.
MISURA DELL’INCENTIVO CONTRIBUTIVO
Il beneficio riconosciuto non può in ogni caso eccedere l’importo corrispondente alla misura del cinque per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda.
La misura dell’ammontare dello sgravio contributivo, è quantificata dall’Inps sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente presentate e non e suscettibile di variazione, fatti salvi i casi di accertamento della indebita fruizione dello sgravio medesimo, in relazione alla variazione delle dichiarazioni contributive operata in data successiva al perfezionamento della predetta operazione di calcolo.
Successivamente l’Inps provvede a comunicare le risultanze della procedura al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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