LAVORO AGILE (SMART WORKING)

Con la Legge n. 81 del 22/05/2017, entrata in vigore il 14/06/2017, sono state introdotte numerose novità in materia di lavoro agile (smart working).

Lo scopo del legislatore è quello di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedendo il lavoro agile come modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, regolamentata attraverso la stipulazione di contratti di secondo livello o di accordo tra le parti.

FUNZIONAMENTO

Con smart working si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Per la sua natura, questa tipologia di esecuzione del rapporto di lavoro non è compatibile con il rapporto di lavoro a chiamata e con l’apprendistato.

Già in passato erano presenti modalità sperimentali di lavoro agile, disciplinate dalla contrattazione di secondo livello, come tassello di un welfare aziendale.

Questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa lascia molta più libertà al dipendente per l’organizzazione dei tempi di lavoro, tenendo in considerazione anche le proprie esigenze di vita, e per le aziende diventa uno strumento per fidelizzare le proprie risorse umane.

L’accordo sottoscritto tra le parti può essere a tempo determinato o indeterminato, con la possibilità in quest’ultimo caso di recedere con un preavviso di almeno trenta giorni (che diventano 90 nel caso di lavoratore disabile).

Il lavoratore che svolge la sua prestazione di lavoro con lo smart working ha diritto ad un trattamento economico uguale a quello di un normale lavoratore che svolge le stesse mansioni all’interno dell’azienda.

Sempre nell’accordo individuale, dovrà essere disciplinato l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali, e dovranno essere individuate le condotte che potranno dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Il datore di lavoro è sempre tenuto a garantire la sicurezza del lavoratore e ha l’obbligo di consegnare a lui ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta, nella quale vengono individuati i rischi specifici connessi con la particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

CONFRONTO CON IL TELELAVORO

La principale differenza che riscontriamo tra il telelavoro ed il lavoro agile è che, mentre la prima prestazione di lavoro viene interamente svolta all’esterno dei locali aziendali (generalmente presso l’abitazione del lavoratore), il lavoro agile viene svolto solo in parte all’esterno dei locali aziendali e posso essere luoghi sempre diversi.

Leggi anche:
LAVORO AGILE (SMART WORKING): LE AGEVOLAZIONI

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