LAVORO AUTONOMO, DI IMPRESA E ALTRE ATTIVITÀ: QUANDO SONO COMPATIBILI CON LA NASPI?

Compatibilità tra NASPI e Attività Lavorativa PaserioCome visto nel precedente articolo, con la circolare n. 174/2017, l’INPS ha fornito chiarimenti e interpretazioni riguardo la compatibilità tra la NASPI e l’attività lavorativa

COMPATIBILITÀ CON IL LAVORO AUTONOMO E L’ATTIVITÀ DI IMPRESA

Gli articoli 8 e 10 del D.Lgs. n. 22/2015 disciplinano la compatibilità tra la NASPI e la concomitante instaurazione di attività in regime di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Infatti, il lavoratore che avvia un’attività di lavoro autonomo o di impresa potrà continuare a percepire la NASPI in misura ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, previo rispetto delle seguenti condizioni:

– il reddito annuale derivante da tale attività non superi il limite di reddito attualmente pari a  4.800,00 euro;

– provveda a comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi o dalla domanda NASPI (qualora non provveda alla comunicazione, il lavoratore decade dal diritto alla percezione dell’indennità).

COMPATIBILITÀ CON ALTRE ATTIVITÀ

La cumulabilità con altre tipologie di attività che, formalmente, non possono essere inquadrate né come lavoro subordinato né come lavoro autonomo o attività di impresa in senso stretto è riepilogata nel seguente elenco:

– borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale: si ha piena cumulabilità tra la remunerazione che scaturisce dai predetti rapporti;

– borse di studio e assegni di ricerca: per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio si applicano le stesse regole del lavoro subordinato;

– attività sportiva dilettantistica – compensi ex art. 67 lett. m) del TUIR: si ha piena cumulabilità;

– prestazioni occasionali (c.d. nuovi voucher): si ha piena cumulabilità se la remunerazione che scaturisce dai predetti rapporti rimane nel limite dei € 5.000 per anno civile;

– compensi percepiti per l’attività di amministratore, consigliere e sindaco di società: realizzando reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, si applichino le stesse regole del lavoro subordinato;

– rapporti societari (soci di società di persone e di società di capitali): qualora si realizzino esclusivamente redditi da capitale, si ha piena cumulabilità con la NASPI. Invece, per i soci di società sia di persone che di capitali che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione Artigiani/Commercianti/Agricoli, trova applicazione la disciplina prevista per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o di impresa.

L’articolo 8 del D.Lgs. 22/2015 disciplina anche il c.d. incentivo all’autoimprenditorialità prevedendo che il lavoratore il quale abbia diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato. L’erogazione avverrà in unica soluzione e ha titolo di incentivo.

Il diritto alla corresponsione in via anticipata si ha nelle seguenti casistiche:

– avvio di un’attività professionale esercitata da liberi professionisti;

– avvio di un’attività di impresa individuale;

– sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

– costituzione di società di capitali unipersonale;

– costituzione o ingresso in società di persone o in società di capitali.

 

Leggi anche:
COMPATIBILITÀ TRA LA NASPI E IL LAVORO SUBORDINATO


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