Come descritto nel nostro articolo precedente, il versamento dei contributi nel lavoro domestico deve essere effettuato all’INPS e, per suo tramite, alla Cas.sa. COLF.
Il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per lavoro domestico
La contribuzione viene calcolata trimestralmente e l’importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre si ottiene moltiplicando il numero di ore retribuite (non solo quelle lavorate) per il contributo orario.
Per determinare le ore del mese, e di conseguenza quelle del trimestre, si considereranno le settimane contributive e non quelle di calendario. La settimana contributiva va da domenica a sabato: sarà quindi sufficiente contare i sabati del mese, o trimestre, per determinare il numero di settimane (generalmente 1 trimestre è composto da 13 settimane).
Il contributo orario viene stabilito ogni anno dall’INPS e comunicato tramite un’apposita circolare (clicca qui per consultare la circolare INPS relativa al calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023).
Il contributo orario:
- è FISSO, se l’orario di lavoro supera le 24 ore settimanali;
- è DIVERSIFICATO e commisurato a tre fasce in base alla retribuzione oraria effettiva se l’orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali (la retribuzione oraria effettiva è comprensiva del rateo orario di tredicesima mensilità e del valore dell’eventuale vitto e alloggio).
I contributi variano anche in base al rapporto di lavoro, infatti, in caso di rapporto a termine non per sostituzione di lavoratori assenti, sarà dovuta una contribuzione maggiorata della quota riferita al contributo addizionale Naspi previsto dall’articolo 2 comma 28 della L. n. 92/2012.
Come per i rapporti di lavoro non domestici, vi è una quota contributiva posta a carico del lavoratore e che viene trattenuta sulla retribuzione, mentre il datore di lavoro è responsabile per l’intero versamento che quindi comprenderà sia la quota a proprio carico che quella a carico del lavoratore.
Calcolo dei contributi: un esempio numerico
IPOTESI: colf non convivente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro part time al 30% (corrispondente a 12 ore alla settimana e a 152 ore nel trimestre) e retribuzione oraria di euro 7,79.
Riportiamo alcune considerazioni utili per sviluppare il calcolo:
– si tratta di un rapporto a tempo indeterminato, quindi va considerata la tabella senza contributo addizionale Naspi;
– l’orario di lavoro prevede 12 ore settimanali (fino a 24 ore settimanali il contributo orario è diversificato in base alla fascia di retribuzione effettiva);
– la retribuzione oraria effettiva è 7,79 euro cui va aggiunto 1/12 sempre di euro 7,79 (che rappresenta la quota di tredicesima mensilità), quindi pari ad euro 8,44. N.B. in caso di lavoratore convivente sarebbe necessario aggiungere anche la quota oraria relativa al vitto e alloggio
– confrontiamo la retribuzione oraria effettiva, pari a euro 8,44, con le fasce della circolare INPS; la fascia contributiva è la prima (fino ad euro 8,92). Controllando la tabella relativa all’anno 2023 senza quota addizionale, per la 1^ fascia il contributo orario è 1,58 totale, di cui 0,40 a carico collaboratore.
CALCOLO: la moltiplicazione dovrà essere 152 ore x 1,58= 240,16 euro, che è l’importo totale dei contributi (comprensivo di quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del collaboratore trattenuta a cedolino).
Ai contributi INPS devono essere aggiunti i contributi dovuti alla CAS.SA COLF pari ad euro 0,06 orari, di cui 0,02 euro a carico del lavoratore (trattenute a cedolino), quindi: 152 ore x 0,06= 9,12 euro
Totale del versamento relativo al trimestre: 240,16 euro + 9,12 euro = 249,28 euro
Quando e come versare i contributi?
Come anticipato, i contributi dovuti hanno scadenza trimestrale e devono essere versati alle seguenti scadenze:
– I trimestre (gennaio-marzo): dal 1° al 10 aprile;
– II trimestre (aprile-giugno): dal 1° al 10 luglio;
– III trimestre (luglio-settembre): dal 1° al 10 ottobre;
– IV trimestre (ottobre-dicembre): dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.
In caso di cessazione del rapporto durante il trimestre, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di cessazione.
I contributi possono essere versati esclusivamente tramite:
– bollettini MAV precompilati trasmessi dall’INPS o generabili dalla procedura accessibile tramite il seguente link;
– circuito “reti amiche” (tabaccherie che espongono il logo “Servizi INPS”, sportelli bancari di Unicredit e sito internet di Unicredit solo per i clienti titolari del servizio Banca online);
– sito internet dell’INPS, utilizzando la carta di credito;
– contact center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa).
PER APPROFONDIMENTI:
Lavoro domestico: contributi previdenziali