Lavoro domestico

Sono considerati collaboratori domestici gli addetti alle normali incombenze famigliari: camerieri, colfbaby-sitter, cuochi, giardinieri, ecc.

Di seguito, si riportano gli aspetti peculiari che caratterizzano i rapporti di lavoro domestico.

 

Instaurazione del rapporto di lavoro

Il lavoratore domestico può essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a termine.

Si segnala che, per le prestazioni di lavoro domestico è possibile avvalersi del c.d. libretto di famiglia.

Per approfondimenti sul punto vedi anche LAVORO OCCASIONALE (VOUCHER): LIBRETTO FAMIGLIA.

 

Regime della convivenza o della non convivenza

La prestazione di lavoro domestico può essere resa in regime di convivenza oppure di non convivenza. 

In caso di regime di convivenza, entro 48 ore dall’assunzione del lavoratore, è necessario effettuare la comunicazione di “cessione di fabbricato” all’autorità di Pubblica Sicurezza oppure presso il Comune dove è sito l’immobile in cui il rapporto di lavoro verrà eseguito. 

 

Prestazioni notturne 

Prestazioni discontinue assistenziali di attesa notturna 

Trattasi di contratto stipulato con personale non infermieristico per prestazioni discontinue assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti o non autosufficienti. 

La collocazione della prestazione è interamente ricompresa, come previsto dalla contrattazione collettiva, tra le ore 20,00 e le ore 8,00. 

Oltre alla retribuzione variabile a seconda del livello di inquadramento del dipendente, il datore di lavoro deve provvedere alla prima colazione, alla cena e a un’idonea sistemazione per la notte. 

Prestazioni notturne esclusivamente di attesa 

Trattasi di contratto stipulato per garantire esclusivamente la presenza notturna. 

La collocazione della prestazione è interamente ricompresa tra le ore 21,00 e le ore 8,00. 

Oltre alla retribuzione stabilita in misura fissa (è previsto un livello unico), il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore un alloggio idoneo per il riposo notturno.  

 

Orario di lavoro

La determinazione dell’orario normale di lavoro è rimessa all’accordo delle parti, che tuttavia, devono rispettare i limiti previsti dal CCNL Collaborazioni domestiche.  

Quest’ultimo individua precisi vincoli circa la durata massima della prestazione lavorativa e i periodi di riposo.  

In particolare, il CCNL prevede: 

  • un riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive, comune a tutte le tipologie di lavoro domestico; 
  • un riposo intermedio di 2 ore giornaliere, per i lavoratori in regime di convivenza con il datore di lavoro; 
  • che il riposo settimanale domenicale sia irrinunciabile. Pertanto, qualora per esigenze imprevedibili vengano richieste prestazioni la domenica, oltre alla maggiorazione per lavoro festivo, il datore di lavoro dovrà concedere un pari numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata seguente.  

 Si segnala, poi, che in caso di prestazione di lavoro notturno (ovvero, quello prestato tra le 22,00 e le 6,00), straordinario (o supplementare, nel caso di lavoratore part-time), festivo o durante il giorno di riposo, il lavoratore domestico ha diritto all’applicazione delle maggiorazioni previste dal CCNL. 

 

Assenze lavoratore domestico

Ferie

Per ogni anno di servizio, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro.  

Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e “non monetizzabile”, ovvero non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.    

Normalmente le ferie hanno carattere continuativo. Tuttavia, è possibile concordare di frazionarle in non più di due periodi all’anno. 

Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e quelle del lavoratore, deve fissare il periodo di ferie tra giugno e settembre, ferma restando la possibilità di diverso accordo fra le parti. 

In genere, la fruizione delle ferie deve avvenire per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e per almeno 2 ulteriori settimane entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. 

Le ferie non possono essere godute durante i periodi di preavviso, malattia o infortunio.  

Durante il periodo di ferie, il lavoratore ha diritto alla retribuzione. Inoltre, il lavoratore domestico convivente, che durante il periodo di ferie soggiorni in altro luogo rispetto all’abitazione del datore di lavoro, oltre alla retribuzione, ha diritto a percepire l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio. 

Malattia 

A differenza dei comuni dipendenti, la malattia del lavoratore domestico non è a carico INPS, ma interamente a carico datore di lavoro. 

In particolare, al lavoratore spetta il 50% della retribuzione, fino al  giorno consecutivo; il 100% della retribuzione, dal 4° giorno in poi. 

È opportuno segnalare che l’anzianità di servizio maturata dal lavoratore incide sul numero di giorni di malattia che possono essere retribuiti e sul periodo di conservazione del posto. 

Infortunio 

In caso di infortunio, è necessario che il datore di lavoro ne dia tempestivamente notizia allo Studio. 

Per i primi 3 giorni, la corresponsione della retribuzione è a carico datore di lavoro; 

Dal  giorno successivo a quello dell’infortunio e fino a guarigione, spetta l’indennità giornaliera per inabilità temporanea a carico INAIL.  

Maternità

In caso di maternità, la lavoratrice madre ha diritto alla relativa indennità INPS

In particolare, si segnalano i seguenti aspetti: 

  • vige il divieto di licenziamento (salvo per giusta causa), dall’inizio della gravidanza (purché intervenuta in corso di rapporto di lavoro) e fino al termine del congedo di maternità; 
  • le dimissioni rassegnate tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità sono inefficaci, se non comunicate in forma scritta e convalidate. 

Congedo matrimoniale e permessi  

Il lavoratore domestico ha diritto: 

  • 15 giorni di calendario retribuiti per congedo matrimoniale; 
  • a permessi per visite mediche, motivi famigliari, motivi di studio, per formazione professionale.

Assenze per esigenze datoriali

La causa più comune di sospensione dell’attività lavorativa per esigenze datoriali riguarda il periodo in cui il datore di lavoro si assenta per le vacanze.  

In questi casi è opportuno che datore di lavoro e lavoratore si accordino affinché le ferie siano godute dagli stessi nel medesimo periodo. 

Assenze per esigenze del lavoratore

Per gravi e documentati motivi, il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per un periodo massimo di 12 mesi.  

 

Variazioni luogo di lavoro

Trasferta 

Il lavoratore convivente a tempo pieno è tenuto, in caso di richiesta del datore di lavoro, a seguire quest’ultimo in soggiorni temporanei in altro comune e/o residenze secondarie, con diritto ai riposi settimanali. 

In questi casi il datore di lavoro deve riconoscere al lavoratore: 

  • il rimborso di eventuali spese di viaggio; 
  • la diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione per tutti i giorni di trasferta, ad eccezione del caso in cui l’obbligo di effettuare trasferte era stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.  

Trasferimento

In caso di trasferimento in altro comune, il datore di lavoro deve darne preavviso per iscritto al lavoratore almeno 15 giorni prima del trasferimento,  

Il lavoratore ha diritto di percepire, per i primi 15 giorni di assegnazione della nuova sede: 

  • il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé e i propri effetti personali, se alle stesse non provvede direttamente il datore di lavoro; 
  • una diaria di importo pari al 20% della retribuzione. 

 

Cessazione rapporto di lavoro

Cause 

Il rapporto di lavoro domestico può risolversi per: 

  • interruzione del periodo di prova; 
  • scadenza del termine; 
  • risoluzione consensuale delle parti; 
  • licenziamento; 
  • dimissioni; 
  • morte del lavoratore; 
  • morte del datore di lavoro; 
  • impossibilità sopravvenuta della prestazione. 

Interruzione periodo di prova 

Durante il periodo di prova, le parti sono libere di recedere dal rapporto di lavoro. 

Licenziamento 

Il datore di lavoro può recedere liberamente dal rapporto di lavoro, salvo il diritto al preavviso.  

In caso di mancato preavviso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva di preavviso.  

Solo in caso di licenziamento per giusta causa, il preavviso non è dovuto. 

Dimissioni

Il caso di dimissioni, il lavoratore deve corrispondere al datore di lavoro il preavviso. In caso di mancato preavviso, il datore di lavoro ha la facoltà di effettuare una trattenuta sul cedolino paga del lavoratore. 

In caso di dimissioni per giusta causa, sarà il datore di lavoro a corrispondere l’indennità di preavviso al lavoratore. 

Morte del datore di lavoro

Il rapporto di lavoro può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso. Tuttavia, gli eredi del datore di lavoro defunto possono manifestare la volontà di far proseguire il rapporto con l’adesione del lavoratore. 

Inoltre, gli eredi sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal lavoratore fino al momento del decesso. 

 

Spettanze di fine rapporto: TFR  

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, oltre alla liquidazione delle ferie non godute, dei ratei di tredicesima e dell’eventuale indennità sostitutiva di preavviso, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore il TFR, ovvero il trattamento di fine rapporto. 

Anticipazione TFR 

Rispetto a quanto previsto dalla Legge in materia di anticipazione del TFR, il CCNL Collaborazioni domestiche prevede che, su richiesta del dipendente e per non più di una volta all’anno, il datore di lavoro dovrà anticipare al lavoratore il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato. 

 

Obblighi del datore di lavoro domestico

Il datore di lavoro domestico non ha l’obbligo di istituzione e tenuta del LUL (il Libro Unico del Lavoro) composto dal calendario presenze e del prospetto paga.   

Inoltre, il datore di lavoro domestico, essendo un soggetto privato, non può versare le imposte – effettuando la trattenuta – in nome e per conto del dipendente secondo il meccanismo del c.d. sostituto d’imposta, regime che viene invece applicato per tutti gli altri datori di lavoro e lavoratori. Quindi, l’onere e la responsabilità di dichiarare le somme percepite nell’ambito di un rapporto di lavoro domestico e di pagare le imposte sul reddito conseguito grava esclusivamente sul lavoratore

Il datore di lavoro domestico, poi, non ha l’obbligo di pagare la retribuzione attraverso mezzi di pagamento tracciati (come previsto per gli altri datori di lavoro dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017). Qualora il datore di lavoro propenda per la consegna brevi manu del denaro contante, si ricorda che il limite fissato per il pagamento in contanti è attualmente di 2.000 euro. Tale soglia è destinata a scendere a 1.000 euro da gennaio 2022, fatte salve ulteriori modifiche normative.

 

Cenni sulla retribuzione

Per quanto riguarda la retribuzione del lavoratore domestico, di seguito si riportano le seguenti particolarità. 

Indennità sostitutiva di vitto e alloggio 

L’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, quando è dovuta, va sommata alla retribuzione effettiva ai fini della quantificazione della tredicesima mensilità, delle ferie godute, del TFR e del versamento dei contributi. 

Tredicesima mensilità 

È pari a una mensilità della normale retribuzione, da corrispondersi entro il mese di dicembre. 

Matura anche durante le assenze per malattia, infortunio o malattia professionale e maternità. 

 

Contribuzione: INPS e CAS.SA COLF

INPS  

L’importo dei contributi dovuti è stabilito da apposite tabelle INPS aggiornate annualmente (per l’anno 2020, consulta Lavoro domestico: contributi dovuti per l’anno 2020) e si ottiene moltiplicando il numero di ore lavorate entro l’ultimo sabato del trimestre per il contributo orario. 

In particolare: 

  • in caso di orario di lavoro che supera le 24 ore settimanali, il contributo è fisso; 
  • in caso di orario di lavoro inferiore a 24 ore settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione effettiva, comprensiva delle quote di tredicesima e del valore dell’eventuale vitto e alloggio. 

A carico del lavoratore è posta una quota minima di contributo che viene trattenuta sulla retribuzione, mentre il datore di lavoro è responsabile per l’intero versamento. 

I contributi dovuti devono essere versati trimestralmente entro le seguenti scadenze: 

  • per il trimestre gennaio – marzo, entro il 10 aprile; 
  • per il trimestre aprile – giugno, entro il 10 luglio; 
  • per il trimestre luglio – settembre, entro il 10 ottobre; 
  • per il trimestre ottobre – dicembre, entro il 10 gennaio dell’anno successivo. 

Si precisa che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, i contributi dovuti andranno versati entro 10 giorni dalla cessazione.   

 

CAS.SA COLF 

La CAS.SA COLF è un ente previsto dal CCNL Collaborazioni domestiche che fornisce servizi e prestazioni a favore del lavoratore e del datore di lavoro domestici (per maggiori informazioni consulta il link www.cassacolf.it . 

L’Iscrizione a tale ente è prevista obbligatoriamente per coloro che applicano il CCNL Collaborazioni domestiche.  

L’iscrizione alla CAS.SA COLF comporta il versamento dei relativi contributi in misura oraria minima complessiva pari ad euro 0,03 di cui: 

  • euro 0,02 a carico del datore di lavoro; 
  • euro 0,01 a carico lavoratore. 

Il versamento dei contributi dovuti alla CAS.SA COLF avviene trimestralmente mediante versamento dello stesso MAV, fornito dallo Studio, utilizzato per il pagamento dei contributi dovuti all’INPS.  

Per maggiori informazioni circa il calcolo dei contributi INPS e CAS.SA COLF, consulta anche Lavoro domestico: contributi previdenziali e  Lavoro domestico: come si calcolano i contributi previdenziali? 

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