Con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di contratti di lavoro intermittente e, nello specifico, al caso in cui questo risulti espressamente vietato dal CCNL.
È stato specificato che l’utilizzo di tale contratto è illecito qualora sia espressamente vietato nella contrattazione collettiva.
Infatti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, solo la mancanza della previsione contrattuale può far sì che venga attivato il contratto intermittente, qualora l’attività da avviare con questa contrattualistica, sia una delle attività previste dal RD 2657/1923, ovvero vi siano i requisiti soggettivi collegati all’età.
quindi la violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso al lavoro intermittente determina, laddove non sino verificati i requisiti soggettivi, una carenza in ordine alle condizioni legittimanti l’utilizzo di tale forma contrattuale (con la conseguente applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato).