Nei precedenti articoli ci siamo soffermati sulle modalità di utilizzo ed il funzionamento del lavoro intermittente (Per leggere i precedenti articoli: LAVORO INTERMITTENTE: QUANDO PUÒ ESSERE UTILIZZATO e COME FUNZIONA IL LAVORO INTERMITTENTE?)
Qui intendiamo spiegare la procedura per attivare la chiamata del lavoratore, la cessazione ed i divieti.
COME PROCEDERE ALLA CHIAMATA DEL LAVORATORE
Una peculiarità di questa tipologia di contratto è che, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione amministrativa all’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro).
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente:
- Attraverso il servizio informatico (permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, riferiti alla stessa azienda);
- Via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittente, all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
- Tramite l’App Lavoro Intermittente.
È prevista, inoltre, la modalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione e per le aziende registrate al Portale Cliclavoro.
In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero fax dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL) competente.
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
Anche per i contratti intermittenti a tempo indeterminato, è dovuto il versamento del contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro, in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto da diritto alla Naspi.
La misura del contributo di licenziamento varia in base all’effettiva anzianità aziendale maturata dal lavoratore intermittente negli ultimi 3 anni, tenendo conto che i periodi non lavorati, non rientrano nel computo dell’anzianità aziendale.
DIVIETI
È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Altre ipotesi di divieto possono essere previste dalla contrattazione collettiva.
In materia di divieti si è espresso il Ministero del Lavoro con Nota n. 18194 del 2016 con cui ha stabilito che, in caso di violazione dei suddetti divieti, il datore di lavoro viene sanzionato con la conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
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LAVORO INTERMITTENTE: QUANDO PUÒ ESSERE UTILIZZATO?
COME FUNZIONA IL LAVORO INTERMITTENTE?
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