LAVORO INTERMITTENTE NEI SETTORI TURISMO, PUBBLICI ESERCIZI E SPETTACOLO: QUALI SONO I CRITERI DA UTILIZZARE PER INDIVIDUARE I DATORI DI LAVORO ESCLUSI DAL LIMITE DELLE 400 GIORNATE NELL’ARCO DI 3 ANNI SOLARI?
Con interpello n. 26 del 7 novembre 2014 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 34 c. 2 bis del D.Lgs. n. 276/2003, riguardante il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente.
In particolare, è stato chiesto se l’eccezione per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, contemplata dalla disposizione normativa sopra citata, si riferisca al CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.
Con riferimento a questo aspetto il Ministero del Lavoro ha chiarito che ai fini della individuazione dei datori di lavoro interessati dalla eccezione in argomento è possibile ricorrere ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro (note n. 2369/2012 e n. 4269/2012), in altri termini ciò significa che i datori di lavoro interessati sono:
– quelle iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
– quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.
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