Lavoro intermittente: validità delle attività discontinue indicate nel regio decreto

lavoro intermittente regio decreto paserioCon interpello n. 10 del 21 marzo 2016, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito in merito alla disciplina del contratto di lavoro intermittente, il quale, nello specifico, riguardava la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, riferendosi a quanto declinato dalla tabella allegata al regio decreto n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.

Il Ministero ha dunque chiarito che il D.M. 23 ottobre 2004, che fa espresso rimando al regio decreto, è da considerarsi ancora vigente e, di conseguenza, è possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

 

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