Con la circolare n. 129 del 13 luglio 2016, l’Inps ha comunicato che, per effetto del dettato dell’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, ai casi di impiego di lavoratori subordinati “c.d. irregolari” (in nero) si applicheranno le sanzioni civili senza calcolare l’incremento del 50% degli importi risultanti.
Questa nuova modalità di calcolo dovrà essere applicata a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data, nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima della suddetta data.
Ne deriva che i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. n. 183/2010, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto, hanno diritto al rimborso per il quale dovrà essere trasmetta apposita istanza attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.