Con il messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017, l’INPS ha fornito chiarimenti riguardo la disciplina del lavoro occasionale con articolare riferimento alla sua applicazione in agricoltura e sul calcolo della forza aziendale.
Misura minima del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo: ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Criteri computo dei lavoratori occupati: possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori a tempo indeterminato, pertanto l’Istituto ha precisato quanto segue:
- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato;
- ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario.