Come anticipato nel nostro articolo del 3 ottobre 2017, il lavoro occasionale (voucher), svolto in favore di professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, amministrazioni pubbliche (con condizioni particolari non analizzate in questo articolo) ed imprese del settore agricolo, è oggetto del contratto di prestazione occasionale.
PARTICOLARITÀ DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Il compenso da riconoscere al prestatore di lavoro può essere liberamente stabilito dalle parti purché lo stesso non risulti inferiore al livello minimo stabilito dalla legge in euro 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa.
Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative (quindi pari a euro 36,00 al giorno).
All’importo netto di euro 9,00 devono poi essere aggiunti gli oneri per la contribuzione INPS, il premio assicurativo INAIL ed i costi di gestione che restano totalmente a carico dell’utilizzatore, per un costo orario totale pari ad euro 12,41.
Non è ammesso l’utilizzo di questa tipologia di contratto per i datori di lavoro che hanno già alle loro dipendenze almeno cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (computano anche gli apprendisti e i dirigenti ed i contratti part-time devono essere conteggiati in base all’orario di lavoro svolto).
Il periodo da prendere a riferimento per la verifica del limite occupazionale è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.
È altresì vietato l’utilizzo di questo strumenti da parte:
- delle imprese dell’edilizia e di settori affini
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
La comunicazione all’INPS inerente la prestazione di lavoro occasionale deve essere effettuata almeno sessanta minuti prima dell’inizio utilizzando uno dei canali messi a disposizione dall’ente (piattaforma informatica INPS o contact center).
Nel caso in cui, la prestazione occasionale non dovesse essere resa, l’utilizzatore deve revocare la dichiarazione inoltrata all’INPS entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.
Una copia delle dichiarazioni presentate dall’utilizzatore viene inviata per conoscenza anche al prestatore di lavoro.
IL REGIME PER L’AGRICOLTURA
Per questo settore, è prevista la possibilità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per le seguenti categorie:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato – OTD di più recente pubblicazione.
Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore:
- area 1: euro 7,57;
- area 2: euro 6,94;
- area 3: euro 6,52.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative.
PER APPROFONDIMENTI: