Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, ha rivisto la normativa in materia di lavoro occasionale (ex-voucher), introducendo, come prima novità, una gestione differenziata in base ai soggetti interessati al contratto.
Se la prestazione di lavoro occasionale viene svolta in favore di una persona fisica, il contratto da sottoscrivere sarà il Libretto Famiglia, mentre con tutti gli altri utilizzatori, verrà sottoscritto il Contratto di prestazione occasionale.
Sono stati modificati anche i limiti di utilizzo nell’anno civile (01/01 – 31/12) del suddetto strumento, prevedendo che:
- a ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, potranno essere erogati compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non potrà erogare compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, non potranno essere erogati compensi di importo superiore a 2.500 euro.
Questi importi si riferiscono ai compensi percepiti dal prestatore (ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione).
RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA DA PARTE DELL’INPS
L’INPS, con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha fornito le indicazioni operative per poter utilizzare questo strumento.
È stato precisato che i compensi percepiti dal prestatore:
- non incidono sul suo stato di disoccupazione;
- sono esenti da tassazione;
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
La durata massima delle prestazioni occasionali non può superare il limite delle 280 ore nell’arco dello stesso anno civile e le stesse sono vietate nei confronti di utilizzatori con cui si ha in corso, oppure si ha avuto nei sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa sia inferiore alle quattro ore.
Un’altra importante novità riguarda la modalità di erogazione del compenso al prestatore di lavoro, che vedrà il pagamento di quanto gli è dovuto, il 15° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa, con un bonifico effettuato dall’Istituto.
PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE
La registrazione del contratto di prestazione occasionale deve avvenire telematicamente accedendo alla piattaforma predisposta sul sito INPS.
Prima di effettuare l’accesso alla procedura, prestatori ed utilizzatori dovranno registrarsi preventivamente alla banca dati dell’INPS.
Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere la modalità con cui accedere:
- Libretto Famiglia; (clicca qui per approfondimenti sul Libretto Famiglia)
- Contratto per prestazioni occasionali (clicca qui per approfondimenti sul Contratto per prestazioni occasionali)
- Per le Pubbliche amministrazioni
- Per le imprese agricole
- Per gli altri utilizzatori
Approfondiremo l’argomento in altri articoli: LIBRETTO FAMIGLIA e CONTRATTO PER PRESTAZIONI OCCASIONALI
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