Come anticipato nel nostro articolo del 03 ottobre 2017, il lavoro occasionale (voucher), svolto in favore di persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o di impresa, viene gestito con la sottoscrizione del Libretto Famiglia.
Le prestazioni di lavoro occasionali che possono essere svolte attraverso la sottoscrizione del Libretto Famiglia sono:
- Lavori domestici;
- Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane;
- Insegnamento privato supplementare.
PARTICOLARITA’ DEL LIBRETTO FAMIGLIA
A fronte delle prestazioni di lavoro svolte in ambito del Libretto Famiglia, viene riconosciuto un titolo di pagamento per ogni ora (o frazione di ora) del valore di 10 euro lordi.
Di questo valore nominale, 8 euro viene riconosciuto al prestatore di lavoro mentre 2 euro servono a coprire i contributi, i premi assicurativi ed i costi di gestione.
La prestazione lavorativa deve essere comunicata all’INPS, attraverso la piattaforma telematica presente sul sito dell’Istituto o attraverso il contact center, al termine della stessa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceverà una notifica tramite SMS o messaggio di posta elettronica dell’avvenuta trasmissione dei dati da parte dell’utilizzatore e dei relativi termini di svolgimento.
CONDIZIONI PARTICOLARI DEL PRESTATORE DI LAVORO OCCASIONALE
Nel caso in cui, la prestazione lavorativa sia svolta da un soggetto che rientri in una categoria tra quelle previste dall’art. 54-bis, comma 8, D.L. n. 50/2017 (parliamo di titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, studente con meno di 25 anni di età regolarmente iscritto ad un ciclo di studi, persona disoccupata, percettore di prestazioni di sostegno del reddito), l’utilizzatore ne dovrà dare comunicazione in fase di registrazione della prestazione lavorativa occasionale.
Per i titolari di pensione di vecchiaia o invalidità e per le persone disoccupate, ai fini del rispetto del limite economico previsto dalla norma in capo agli utilizzatori (i compensi erogati alla totalità dei prestatori non devono superare il limite di euro 5.000,00), il compenso erogato potrà computare nella misura del 75%.
Nel caso invece di prestatori percettori di prestazioni di sostegno del reddito, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.
Con il prossimo approfondimento tratteremo il Contratto di prestazione occasionale.
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