Il D.Lgs. n. 81/2015 ha previsto che le clausole elastiche comprendano ogni variazione dell’orario di lavoro sia in aumento, sia nella collocazione diversa rispetto a quanto pattuito.
Qualora la contrattazione collettiva non abbia disciplinato la materia, vi è la possibilità di sottoscrivere patti tra lavoratore e datore di lavoro avanti ad un organo di certificazione.
Sotto l’aspetto economico, l’applicazione di clausole elastiche in mancanza della disciplina da parte della contrattazione collettiva, comporta una maggiorazione pari al 15% sulle ore per le quali si è verificata la variazione rispetto all’orario concordato.
Inoltre, il tetto delle ore oggetto di variazione non può essere superiore al limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.