Con la sentenza n. 5226/2016, la Corte di Cassazione ha asserito che il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed la retribuzione derivante da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, risultano compatibili.
Pertanto, non vi è incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile.