Ulteriori modifiche alla disciplina del lavoro sportivo: convertito in Legge il D.L. 71/2024

Ancora cambiamenti per le ASD e le SSD dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30/07/2024 della Legge n. 106/2024 del 29/07/2024 di conversione del D.L. n. 71/2024 (c.d. Decreto Sport), che ha previsto ulteriori modifiche in merito alla disciplina del lavoro sportivo. Analizziamo di seguito le principali novità introdotte dal legislatore.

Nuova disciplina per i volontari sportivi

L’intervento normativo, in vigore dal 1° giugno 2024, ha modificato (nuovamente) la disciplina prevista per i volontari sportivi, mediante la parziale riscrittura dell’art. 29 del d.lgs. 36/2021 (Riforma del Lavoro Sportivo). Si ricorda infatti che ai sensi del comma 1 “le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”.

Rimborsi spesa forfettari fino a 400 euro mensili per i volontari

Il nuovo comma 2 prevede ora che “ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.

N.B. Resta, tuttavia, sempre valida la possibilità di riconoscere da parte delle ASD/SSD, senza limite, rimborsi analitici e documentati relativi alle attività sportive svolte dal volontario.

Obblighi di comunicazione sul RASD dei nominativi dei volontari

Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Trattamento fiscale e contributivo dei compensi forfettari dei volontari

I rimborsi forfettari riconosciuti ai volontari sportivi, al pari dei rimborsi spese analitici e documentati, non concorrono alla formazione del reddito ma, a differenza dei meri rimborsi spese, concorrono al superamento dei limiti di franchigia di 5.000 e 15.000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento.

Si tratta quindi di un sistema ibrido dove, se il volontario presta attività lavorativa sportiva anche presso altri sodalizi, le due somme (i rimborsi forfettari e i compensi), si cumulano per il raggiungimento delle due soglie di esenzione.

Resta confermato quanto già previsto ai sensi del terzo e quarto comma:

  • Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
  • Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Si ricorda inoltre che per gli sportivi dilettanti, di cui all’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all’articolo 29, comma 4.

Semplificazioni per i pubblici dipendenti e obblighi di comunicazione

Dal 1° giugno 2024, per le prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti pubblici che comportano un corrispettivo fino all’importo complessivo di 5.000 euro annui sarà sufficiente una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza, al pari dei volontari.

Gli Enti sportivi avranno inoltre più tempo per comunicare i compensi corrisposti ai dipendenti pubblici ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 11 d.lgs. 165/2001. La comunicazione dovrà essere effettuata, infatti, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento oppure alla cessazione del rapporto di lavoro se avvenuta prima e non più entro 15 giorni dall’erogazione del compenso. Si riporta per competenza il testo della disposizione aggiornata:

Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. ((Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.”

Qualificazione fiscale dei redditi sportivi

È abrogata la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative: i redditi derivanti dalle prestazioni sportive di lavoro autonomo, se conseguiti nell’esercizio di attività senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa (fiscalmente assimilate ai redditi da lavoro dipendente), sono fiscalmente inquadrati come:

  • reddito di lavoro autonomo, con ritenuta al 20%, se la prestazione è abituale;
  • redditi diversi di cui all’ art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR, se la prestazione è occasionale.

Redatto da Alessio Colombo, Consulente del Lavoro – Centro Studi Paserio & Partners

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