La Legge di Bilancio 2018 ha previsto delle importanti novità in materia di collaborazioni nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
L’INQUADRAMENTO GIUSLAVORISTICO
L’art. 1 c. 358 e ss. della Legge di Bilancio 2018 ha disciplinato l’inquadramento giuslavoristico delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche colmando un vuoto normativo che si è protratto fino ad oggi.
In particolare, la norma ha stabilito che queste collaborazioni costituiscono CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.
Che tipo di risvolto pratico ha questa nuova disciplina?
In primis dal punto di vista dei nuovi adempimenti in quanto le associazioni e le società sportive dovranno:
- inviare preventivamente il modello UNILAV;
- provvedere alle opportune scritturazioni sul Libro Unico del Lavoro.
Ovviamente anche tutti i contratti andranno rivisti in tal senso: si dovrà passare dalle ormai superate “lettere di incarico” ad un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tutti gli effetti.
Le tipologie di prestazioni per le quali sarà possibile attivare contratti di collaborazione sono comunque quelle individuate dal CONI (per consultare le discipline riconosciute clicca qui).
I RISVOLTI FISCALI
L’inquadramento giuslavoristico deve necessariamente essere letto in abbinata con la disciplina fiscale per quanto riguarda i contratti di collaborazione coordinata e continuativa resi in favore di associazioni e società sportive. Infatti:
- i compensi saranno considerati fiscalmente come redditi diversi (art. 67, c. 1 lettera m), del TUIR) con soglia di esenzione fino a 10.000 euro e con ritenuta d’acconto al 20% oltre tale soglia se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal CONI;
- i compensi saranno considerati fiscalmente come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR) se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.
All’atto pratico, non esistono più i vecchi “compensi esenti”: le associazioni e le società sportive senza scopo di lucro e riconosciute dal CONI potranno comunque utilizzare i nuovi co.co.co. con soglia di esenzione a 10.000 euro mentre per le lucrative avremo un co.co.co. tradizionale che, quindi, realizza reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
Per le società sportive lucrative le novità non sono finite: infatti, sempre dal 1° gennaio 2018, i compensi dei co.co.co. dovranno essere assoggettati a contribuzione INPS exEnpals (fondo pensione lavoratori dello spettacolo) con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore).
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