Le conseguenze dell’appalto irregolare

Per appalto (art. 1655 c.c.) si intende il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro, a favore di un altro soggetto (committente).

L’appaltatore, ai fini della genuinità del contratto, non può rappresentare un semplice intermediario nell’esecuzione dell’opera, ma deve essere dotato di una propria struttura imprenditoriale effettivamente utilizzata per l’esecuzione dell’appalto in questione e con rapporti commerciali verso una pluralità di committenti.

Quando un appalto risulta irregolare?

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 6/2019, ha elencato alcuni indici rivelatori di un appalto irregolare:

  • mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore, o meglio di un’organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale e del rischio di impresa;
  • mancanza dell’effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore;
  • impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall’appaltante;
  • la natura delle prestazioni svolte esula da quelle dell’appalto, afferendo a mansioni tipiche dei dipendenti del committente;
  • corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all’opera compiuta o al servizio eseguito, ovvero corresponsione della retribuzione direttamente da parte del committente.

Quali conseguenze in caso di appalto irregolare?

Sono diverse le conseguente che si possono avere di fronte ad un appalto irregolare:

  • quando l’appaltatore mette a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, senza che da parte sua vi sia effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e una reale organizzazione dell’intera prestazione o del servizio, sussiste il fenomeno dell’interposizione illecita di manodopera (appalto illecito). In tal caso il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente e, nei confronti del committente e dell’utilizzatore, è prevista la sanzione amministrativa di pari ad euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di irregolare occupazione;
  • quando, mediante appalto illecito, la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, si configura, in aggiunta, il reato di somministrazione fraudolenta. In tal caso, oltre alle sanzioni previste per l’appalto illecito di cui sopra, si ha l’ulteriore pena dell’ammenda di euro 20 per ogni lavoratore impiegato e per ogni giorno di lavoro.
  • qualora, mediante attività di intermediazione illecita, i lavoratori vengano anche sottoposti a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, sono previste la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da euro 500 ad euro 1.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Il ruolo della certificazione del contratto

L’istituto della certificazione è utile per distinguere un contratto di appalto genuino da una somministrazione abusiva di manodopera.

La procedura di certificazione, infatti, consente alle parti del contratto di richiedere e ottenere, da parte delle Commissioni di Certificazione, la corretta qualificazione del contratto di lavoro da loro stipulato.

La procedura di certificazione può essere utilizzata sia in sede di stipulazione del contratto di appalto (soluzione auspicabile), sia successivamente, nelle fasi di attuazione dello stesso. 

Giulia Vignati e Francesca Bonomi – Paserio & Partners

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