LE COOPERATIVE SOCIALI ESENTATE DAL CONTRIBUTO ORDINARIO AL FONDO RESIDUALE PER I LAVORATORI SVANTAGGIATI
Con la risposta all’interpello n. 5 del 6 marzo 2015, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le cooperative sociali “di tipo B)” non sono tenute al versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% dovuto al Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 c. 19 della L. n. 92/2012 relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati.
Nonostante questo esonero dalla contribuzione, permane il diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo.
Infatti si ricorda che la L. n. 381/1991, prevede che le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, con l’eccezione di detenuti, internati ecc., sono ridotte a zero; pertanto, le cooperative sociali sono esentate per i lavoratori svantaggiati da ogni forma di contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, pur rimanendo obbligate al versamento con riferimento alle altre categorie di lavoratori.
Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato