Le novità in materia di videosorveglianza e controlli a distanza
Il D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto importanti novità in materia di installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell’attività lavorativa. È emersa la necessità di far incontrare le esigenze dell’evoluzione tecnologica, per rideterminare i canoni di congruità del controllo a distanza, rispetto al mutato contesto tecnologico, organizzativo e produttivo.
Il nuovo articolo 4 della L. n. 300/1970 prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere utilizzati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Il divieto di controllo a distanza oggi è riferito solo alla prestazione lavorativa o meglio, alla verifica dell’esatto adempimento della prestazione lavorativa. 
Il datore di lavoro può legittimamente installare impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo per esigenze organizzative e produttive e connesse alla sicurezza del lavoro, oltre che per ragioni collegate alla tutela del patrimonio aziendale (c.d. controlli difensivi). 
Per poter legittimamente installare un impianto audiovisivo è necessario sottoscrivere un accordo in sede sindacale oppure farsi rilasciare l’autorizzazione amministrativa da parte della direzione territoriale del lavoro. Se la procedura non è rispettata, la sanzione è di natura penale e viene applicata anche se le telecamere sono installate ma non sono funzionanti.
Non serve l’autorizzazione preventiva per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, come ad esempio, i telefoni cellulari e i totem per la rilevazione delle presenze.
Il datore di lavoro deve informare preventivamente i dipendenti sui controlli in azienda e, con l’informativa, dovranno essere identificati gli strumenti di proprietà aziendale messi a disposizione del lavoratore e le modalità di effettuazione dei controlli.
Devono essere specificate le modalità di funzionamento dell’apparecchiatura, l’eventuale presenza di strumenti che controllano o che ne inibiscono il totale utilizzo. Devono essere evidenziati i limiti entro i quali è consentito l’uso dell’apparecchiatura per fini privati (es. telefono cellulare di servizio o computer aziendale) anche con riguardo alla posta elettronica aziendale, ai siti internet la cui consultazione non sia ritenuta pertinente alla prestazione lavorativa ed alle eventuali conseguenze di natura disciplinare o ai fini della valutazione della produttività in caso di uso difforme rispetto alle disposizioni impartite
L’informativa ha una doppia funzione: da un lato informa il lavoratore riguardo i “limiti” da non superare e, dall’altro, vieta un uso indiscriminato dei controlli da parte del datore.
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