Con la sentenza n. 6165 del 30 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha asserito il principio secondo il quale il Giudice non è vincolato dalle previsioni della contrattazione collettiva nell’applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore, mentre, per il datore di lavoro, sussiste il vincolo di non poter applicare provvedimenti disciplinari superiori a quelli previsti dal CCNL applicato.
In particolare, nel caso di specie, è stato precisato che il datore di lavoro non può irrogare una sanzione espulsiva quando questa costituisca una sanzione più grave di quella prevista dai contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione.
Infatti, la gravità dell’infrazione non può ricavarsi unicamente dai precedenti disciplinari poiché gli stessi costituiscono solo uno dei parametri di valutazione e non possono costituire l’unico elemento che dia concretezza ad un addebito che, di per sé, non risulta inidoneo ad integrare giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.