Con la sentenza n. 13778 del 6 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha sostenuto che il licenziamento intimato a seguito del ridimensionamento dell’attività produttiva, quest’ultimo necessario a seguito della perdita dell’appalto o di commesse di lavoro, deve, ai fini della legittimità, passare attraverso l’effettiva ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale.
Il caso è quello, frequente, del licenziamento intimato e giustificato da “ragioni inerenti all’attività produttiva”, individuate nella rescissione del contratto di appalto.
Non avendo provato sostanziali modifiche all’assetto organizzativo aziendale e trovandosi nell’impossibilità di ricondurre, nel concreto, il licenziamento individuale alla perdita dell’appalto e non essendo peraltro riuscita a sostenere l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore in altre mansioni, l’azienda non è riuscita a provare quanto necessario ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. n. 604/1966.
Il datore di lavoro, lo ricordiamo, è investito dell’onere della prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo sussistenti al momento della comunicazione del licenziamento e della impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale della sua attività.