La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19304/2015 si è espressa in merito alla rivendicazione di un rapporto subordinato, in luogo di prestazioni lavorative non retribuite nell’ambito di un legame sentimentale.
Sul punto, la Corte ha precisato che la circostanza dello svolgimento di un’attività lavorativa affectionis vel benevolentiae causa (natura gratuita) non costituisce un’eccezione, ma piuttosto integra, alla luce della allegazione di un rapporto affettivo tra le parti, un elemento di valutazione della prova e quindi criterio di accertamento del fatto costitutivo della pretesa (sussistenza o meno di subordinazione).
Premesso che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, essa può tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa. E ciò perché l’attività lavorativa e di assistenza svolta all’interno di un contesto familiare trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato, non potendosi escludere che talvolta le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita prova rigorosa.
È comunque da escludersi l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive soltanto in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l’esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso.