La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21670/2019, ha fornito chiarimenti circa il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente fino al terzo grado (ex art. 33 co. 5 L. n. 104/1992).
La Corte ha precisato che, il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi.