Legge di Bilancio 2025: le principali novità introdotte in ambito giuslavoristico dalla Legge n. 207/2024

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte in ambito giuslavoristico dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 31 dicembre 2024.

La Legge di Bilancio, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Aliquote Irpef

La legge di Bilancio 2025 stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote Irpef già previsto, in deroga alla disciplina del Tuir, per l’anno 2024 dal D.lgs. n. 216/2023.

A tal riguardo, l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000,00 euro il 23%;
b) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro il 35%;
c) oltre 50.000,00 euro il 43%.

La medesima Legge conferma, inoltre, l’ampliamento della c.d. “no tax area” fino a 8.500,00 euro equiparandola, pertanto, a quella già vigente a favore dei pensionati.

In particolare, l’ampliamento viene effettuato modificando da 1.880,00 a 1.955,00 euro la detrazione, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, se il reddito complessivo non supera i 15mila euro.

Inoltre, così come già previsto per il periodo di imposta 2024, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Taglio del cuneo fiscale: bonus e ulteriore detrazione

Cambia il taglio del cuneo che da contributivo/previdenziale diventa misura fiscale con un combinato di indennità esentasse per redditi fino a 20mila euro e un sistema di detrazioni fiscali decrescenti per redditi da 20 a 40mila euro.
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro, è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
b) 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15.000,00 euro;
c) 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro.

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000,00 euro, spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 1.000,00 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000,00 euro ma non a 32.000,00 euro;
b) al prodotto tra 1.000,00 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000,00 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro.
I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il bonus o l’ulteriore detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio le spettanze delle stesse.
Qualora in fase di conguaglio il bonus o l’ulteriore detrazione si rivelino non spettanti, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
I Sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus direttamente nell’F24.

Detrazioni per carichi di famiglia

  • FIGLI A CARICO: si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi solo per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.
  • FAMILIARI A CARICO: è limitata ai soli ascendenti (parenti in linea retta) la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli.

Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

Regime forfettario

Per l’anno 2025 è previsto l’innalzamento da 30 mila euro a 35 mila euro della soglia di reddito da lavoro dipendente, ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oltrepassata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

Tassazione auto concesse ai dipendenti ad uso promiscuo

Si prevede che, per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, è modificata la tassazione nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

La legge di Bilancio 2025 modifica il coefficiente fiscale prendendo a riferimento non più le emissioni di CO2 ma il tipo di alimentazione usato.

Nello specifico, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, i coefficienti fiscali utilizzabili saranno i seguenti:

  • 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria;
  • 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi;
  • 50% in tutti gli altri casi (altri ibridi e vetture a metano, GPL, idrogeno, benzina e gasolio).

Le nuove disposizioni si applicano per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Rimborsi percepiti in caso di trasferte

I rimborsi delle spese di trasferta dei lavoratori dipendenti (incluse vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea – ad esempio taxi e NCC), per le trasferte o le missioni di cui al comma 5 dell’art. 51 del TUIR, non concorrono a formare il reddito solo ed esclusivamente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti tramite strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio carte di credito, bancomat, app di pagamento digitali, assegni bancari o circolari).

La mancata tracciabilità comporta la rilevanza fiscale e previdenziale delle spese e la non deducibilità ai fini IRES e IRAP.

In ogni caso, si rammenta che l’articolo 51, comma 5, del Tuir in tema di rimborsi analitici, permette che le “altre spese”, quali le spese di lavanderia, parcheggio eccetera, anche non documentabili, sostenute dal dipendente in occasione delle trasferte o missioni, possono essere attestate fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all’estero, senza necessità che siano documentate.

Telelavoro e frontalieri

Nelle more della ratifica e dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 sino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.

Incentivo al posticipo del pensionamento

In materia pensionistica, la legge di Bilancio 2025 conferma l’incentivo al posticipo del pensionamento innovandolo tuttavia in due aspetti.

In particolare, i lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti all’articolo 14.1 del D.l. n. 4/2019 per “Quota 103” e all’articolo 24, comma 10, del D.l. n. 201/2011 (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Tale quota di contribuzione è esente fiscalmente.

Nuovi requisiti per accedere alla NASPI

In materia di ammortizzatori sociali, la Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo requisito per il riconoscimento della NASPI.

Secondo la normativa vigente prima di questa modifica, per accedere alla Naspi un lavoratore doveva soddisfare due requisiti:

  • trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria;
  • aver versato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni antecedenti alla perdita del lavoro.

Dal 1° gennaio 2025, la legge di Bilancio modifica il secondo requisito, quello contributivo, per una specifica platea: le persone che hanno interrotto un precedente rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale entro i 12 mesi antecedenti al momento in cui si chiede la Naspi.

Più precisamente, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che si sono dimessi/risolto consensualmente il contratto ed assunti, nell’arco dei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

Proroga ammortizzatori sociali

I commi da 188 a 195 della Legge di Bilancio dispongono la proroga e il finanziamento di alcune misure di sostegno al reddito, quali:

  • l’indennità per i lavoratori dei call-center;
  • il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l’attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale.
    Con il comma 196, invece, si riconosce, in via eccezionale, un ulteriore periodo di Cassa integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 2025, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 lavoratori dipendenti, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. Il trattamento è autorizzato, dietro presentazione di apposita domanda all’INPS.

Opzione donna

Si conferma per tutto il 2025 la misura “Opzione donna”, con i medesimi requisiti anagrafici previsti per il 2024.

Quota 103

Si estende la possibilità di accedere al pensionamento anticipato “Quota 103” anche a coloro che maturano i requisiti previsti nel corso del 2025.

APE sociale

Il comma 175 della Legge di Bilancio 2025 proroga fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione dell’APE sociale, di cui ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016.

Il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Congedo parentale

Vengono modificate le regole di fruizione del congedo parentale.

  • SECONDO MESE CONGEDO PARENTALE: per coloro che hanno terminato il congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) successivamente al 31/12/2023 la norma introduce una misura strutturale che prevede l’elevazione all’80% per il secondo mese dell’indennità di congedo parentale da fruire in alternativa tra i genitori entro il sesto anno di vita del bambino.
    L’aumento all’80%, inizialmente previsto solo per il 2024 (dal 2025 si sarebbe dovuti invece passare al 60%), diventa così permanente.
  • TERZO MESE CONGEDO PARENTALE: per coloro che terminano il congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) successivamente al 31/12/2024, è previsto un innalzamento strutturale dell’indennità spettante all’80% della retribuzione per tutti 3 i mesi non cedibili all’altro genitore, da fruire in alternativa tra gli stessi entro il sesto anno di vita del bambino.

Decontribuzione per lavoratrici madri

È riconosciuto, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche:

  • madri di due o più figli;
  • che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.

L’esonero:

  • è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;
  • a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;

L’esonero in questione non spetta, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023). Tale disposizione prevede che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Premi risultato – imposta sostitutiva

Per i premi erogati nel corso del 2025, 2026 e 2027 (entro il limite massimo del premio non superiore a 3mila euro lordi) trova conferma la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
L’accesso alla misura non è consentito, tuttavia, a tutti i lavoratori: possono beneficiare del regime di tassazione agevolata solo i titolari di reddito di lavoro dipendente che abbiano conseguito nell’anno precedente redditi di ammontare non superiore a 80mila euro lordi.

Fringe benefits neo assunti

Viene introdotto un regime transitorio di esenzione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025 (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025) relativo alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti neoassunti.

Tali somme non concorrono alla formazione del reddito ai soli fini fiscali per i primi due anni dalla data di assunzione entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

L’agevolazione fiscale dura due anni dall’assunzione, per un totale massimo agevolabile di 10mila euro.

Si ritiene che la misura agevolativa possa essere cumulabile con il maggior limite di esenzione dei fringe benefit che arriva a 2mila euro in presenza di figli a carico. Il lavoratore fuori zona con figli potrà ottenere pertanto un’esenzione di 14mila euro nel biennio.

L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

Il Lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Fringe benefits

Limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, trova conferma il regime transitorio di maggior favore in materia di fringe benefits già previsto nel corso del 2024.

In deroga alle disposizioni del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico. In tal caso il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Sono agevolati sia i lavoratori subordinati sia coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come co.co.co.).

I datori di lavoro provvedono all’attuazione di quanto previsto previa informativa alle RSU laddove presenti.

Detassazione straordinari e lavoro notturno

Al fine di garantire stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento è riconosciuto, su richiesta dell’interessato, ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari nel periodo d’imposta 2024 di reddito di lavoro di importo non superiore a euro 40.000.

Il Sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale direttamente in F24.

Maxi deduzione

Prorogata anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la maggiorazione del costo del personale deducibile del 20 per cento a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato che determinino incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno periodi d’imposta rispetto al precedente.

La maggiorazione del costo ammesso in deduzione è incrementata al 30 per cento nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie svantaggiate (disabili; giovani under 30; mamme con almeno due figli; donne vittime di violenza ed ex percettori di reddito di cittadinanza).

Decontribuzione sud

L’applicazione della Decontribuzione SUD, così come l’abbiamo conosciuta dal 2021 ad oggi, cessa al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, conformemente a quanto previsto dalla decisione C (2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea.

Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, vengono introdotti, in sua sostituzione, due nuovi esoneri contributivi uno diretto alle piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti e l’altro rivolto ad aziende con organici superiori a 250 unità.

Detassazione mance

Viene elevato dal 25% al 30% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro fornite dai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il limite entro il quale le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta dal lavoratore, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

Contestualmente viene elevato da 50.000 € a 75.000 € il limite complessivo di reddito per il quale si applica il regime di tassazione sostitutiva.

Adeguamenti addizionali IRPEF

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale e comunale con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell’IRPEF, viene prorogato al 15 aprile 2025 il termine per modificare scaglioni e aliquote applicabili all’anno d’imposta 2025.

Redatto da Simone Agarla, Consulente del Lavoro – Centro Studi Paserio & Partners

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