La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, la c.d. Legge di Bilancio 2026, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2025.
Riportiamo di seguito le principali novità introdotte in ambito giuslavoristico.
1. Riduzione aliquota IRPEF
È stata prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF per il secondo scaglione di reddito (tra 28 e 50 mila euro).
2. Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali
Incrementi retributivi corrisposti nel 2026 a seguito di rinnovi contrattuali (firmati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026) sono soggetti, salvo rinuncia scritta del lavoratore, a imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali pari al 5%.
L’agevolazione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro non superiore a 33.000 euro (anno 2025).
Sono inclusi contratti collettivi territoriali e aziendali e non è previsto un limite massimo di importo detassabile.
3. Detassazione dei premi di risultato
Per i premi e somme erogati nel 2025 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è confermata al 5%.
Per i premi di produttività e somme a titolo di partecipazione agli utili erogati negli anni 2026 e 2027:
- l’imposta sostitutiva è applicabile con aliquota ridotta all’1%;
- il regime agevolativo opera fino a un limite di imponibile complessivo di 5.000 euro annui.
4. Proroga riduzione IRPEF sui dividendi azionari
Estensione al 2026 della norma per cui i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti, derivanti da azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, sono computati nella base imponibile delle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare, per importi non superiori a 1.500 euro annui.
5. Tassazione delle indennità e maggiorazioni retributive
Per il periodo d’imposta 2026 è prevista, salvo rinuncia scritta del lavoratore, imposta sostitutiva IRPEF e addizionali pari al 15%, entro 1.500 euro annui, sulle somme corrisposte a:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
- maggiorazioni e indennità per lavoro festivo e riposo settimanale;
- indennità di turno e altri emolumenti connessi al lavoro a turni;
La disciplina si applica ai dipendenti del settore privato il cui reddito da lavoro nel 2025 non ecceda 40.000 euro.
Non sono incluse le somme che sostituiscono integralmente la retribuzione ordinaria.
Non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e al comparto turistico (inclusi stabilimenti termali).
6. Aumento esenzioni buoni pasto elettronici
Elevazione da 8 a 10 euro della soglia di esenzione fiscale e contributiva dei buoni pasto elettronici.
La soglia di 4 euro per i buoni pasto cartacei rimane invariata.
7. Settore turistico, ricettivo e termale
Per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 è riconosciuto un trattamento integrativo speciale a favore:
- dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- dei lavoratori del comparto turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali.
Il trattamento integrativo:
- è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte;
- è riferito esclusivamente a:
- lavoro notturno;
- prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi;
- non concorre alla formazione del reddito.
La misura si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo d’imposta 2025, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025.
8. Condizioni di accesso al regime forfettario
È confermata, per l’anno 2026, l’elevazione a 35.000 euro della soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, oltre la quale non è consentito l’accesso al regime forfettario.
9. Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato
Autorizzazione di spesa per l’annualità 2026–2028 per incrementare l’occupazione stabile, favorire pari opportunità e sostenere sviluppo occupazionale nelle ZES.
Risorse destinate a riconoscere esonero parziale dai contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) per le assunzioni o trasformazioni in tempo indeterminato effettuate nel 2026 (per un massimo di 24 mesi).
La disciplina attuativa dei requisiti e condizioni sarà definita da decreto del Ministero del Lavoro e del MEF.
10. Misure pensionistiche
- APE sociale: confermata l’applicazione nella versione prevista dalla legge di bilancio per il 2025. Confermato il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, per i soggetti che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti individuati dalla normativa. È stata prevista, inoltre, l’applicazione di alcune misure di semplificazione nell’accesso alla domanda anche per i soggetti che verranno a trovarsi nel corso del 2026 nelle condizioni indicate dalla normativa vigente. Il beneficio non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
- Opzione donna: non più prevista per il 2026. Rimane la possibilità di accedere al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025.
- Quota 103: non più prevista per il 2026. Rimane ferma la possibilità di ricorrere a tale prestazione con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025.
11. Ammortizzatori sociali
- Prorogato per l’anno 2026 l’esonero dalla contribuzione addizionale per le unità produttive situate nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo di 12 mesi.
- È prorogato per il 2026, in deroga ai limiti ordinari di durata e ai requisiti dimensionali, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale nei casi di cessazione dell’attività produttiva, per un massimo di 12 mesi, con uno stanziamento di 100 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
- Sono stanziati 63,3 milioni di euro per interventi di CIGS finalizzati alla salvaguardia dell’occupazione e delle competenze nelle imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti e piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati.
- Per il 2026 può essere autorizzato, previo accordo in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi non prorogabili, nei casi di cessazione dell’attività produttiva con concrete prospettive di riassorbimento occupazionale, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro.
- È confermata la proroga fino al 2027 delle misure di CIGS in deroga per riorganizzazione o crisi aziendale a favore di imprese di rilevanza economica strategica anche a livello regionale. Il limite di spesa è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, portandolo a 150 milioni di euro annui.
12. NASpI – Liquidazione anticipata in due rate
È stato previsto che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, ma in 2 rate: la prima pari al 70% dell’intero importo; la seconda del restante 30% da corrispondere al termine della durata della prestazione, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
L’erogazione della seconda rata è concessa previa verifica della mancata rioccupazione del beneficiario, nonché previa verifica del fatto che il soggetto medesimo non sia titolare di pensione diretta (eccetto l’assegno ordinario di invalidità).
13. Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato
La misura estende l’ambito di applicabilità dell’incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato; l’ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nell’anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall’età anagrafica.
Si ricorda che l’incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell’accredito di tale quota contributiva.
14. Previdenza complementare
Lavoratori dipendenti di prima assunzione:
- I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, salvo quanto previsto dall’art. 7-quater del D.Lgs. n. 252/2005.
- L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi applicabili, anche territoriali o aziendali. In presenza di più forme, la destinazione è quella alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
- In assenza di accordi o contratti collettivi, la forma pensionistica di destinazione è quella residuale individuata dal regolamento di cui al D.M. 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l’intero importo del TFR.
- L’adesione automatica comporta il conferimento del TFR e il versamento dei contributi sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore. Quest’ultimo è esonerato dall’obbligo contributivo qualora la retribuzione sia inferiore all’importo dell’assegno sociale.
- La soglia di deducibilità fiscale dei contributi è innalzata a 5.300 euro.
- Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può:
- rinunciare all’adesione automatica;
- conferire il TFR a un’altra forma di previdenza complementare liberamente scelta;
- mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c.
- In caso di adesione automatica, il datore di lavoro inizia a effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni; i versamenti comprendono le somme dovute dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da tale data.
- Al momento della prima assunzione, il datore di lavoro fornisce al lavoratore un’informativa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica destinataria, sulle opzioni disponibili e sulle relative tempistiche.
Lavoratori dipendenti non di prima assunzione:
- In caso di assunzione di lavoratori non di prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e a verificare la scelta precedentemente effettuata dal lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione.
- Qualora il lavoratore risulti già iscritto a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro informa il lavoratore della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, la forma pensionistica alla quale conferire il TFR maturando; in mancanza di indicazione, si applica il meccanismo di adesione automatica.
- Le disposizioni sopra descritte si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026. Entro la medesima data, la COVIP adeguerà le proprie istruzioni operative.
15. TFR destinato al Fondo di Tesoreria INPS
L’obbligo di conferire quote di TFR non destinate a previdenza complementare al Fondo di Tesoreria INPS è esteso, a partire dal 1° gennaio 2026, alle aziende che raggiungono determinate soglie dimensionali (ref. media annua lavoratori).
Sono previste esclusioni e limiti transitori per il biennio 2026–2027.
16. Bonus mamme
Incremento del bonus mamme da 40 a 60 euro mensili, esenti contributivamente e fiscalmente, per:
- lavoratrici madri dipendenti (escluse lavoratrici domestiche) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie con due figli (fino al compimento del 10° anno del secondo figlio), con reddito inferiore a 40.000 euro;
- lavoratrici madri con almeno tre figli fino al compimento del 18° anno.
Il bonus 60 euro sarà corrisposto con la mensilità di dicembre 2026.
17. Incentivi per l’occupazione delle lavoratrici madri
Esonero totale dai contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL), fino a 8.000 euro annui, per datori privati che assumono donne madri con almeno 3 figli prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi.
Durata dell’esonero:
- 12 mesi per contratto a tempo determinato;
- 24 mesi per contratto a tempo indeterminato;
- 18 mesi per trasformazione a tempo indeterminato.
L’esonero non si applica ai rapporti domestici né agli apprendistati e non è cumulabile con altri esoneri contributivi.
18. Incentivi per conciliazione vita-lavoro
Per lavoratori/lavoratrici con almeno 3 figli conviventi:
- priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time o nella rimodulazione dell’orario con riduzione minima del 40%;
- esonero contributivo 100% (esclusi INAIL) fino a 3.000 euro annui nei 24 mesi successivi alla trasformazione.
L’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro e attuato con decreto ministeriale.
19. Congedi parentali e malattia dei figli
Estensione del diritto al congedo parentale retribuito fino al 14° anno di età del bambino;
Aumento da 5 a 10 giorni annui del congedo per malattia dei figli oltre 3 anni (alternativamente fruibile da ciascun genitore).
20. Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità e della parità di genere
In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, sarà possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell’anno del bambino.
