Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 è diventata definitiva la Legge di Bilancio 2023 (Legge n.197/2022). Analizziamo nel presente articolo le principali novità introdotte in ambito giuslavoristico.
Tassazione dei premi di risultato
La manovra alleggerisce il prelievo d’imposta sui premi di risultato erogati nell’anno 2023, portandolo dal 10% al 5%. Si tratta dell’imposta sostituiva applicabile ai premi aziendali riconosciuti ai lavoratori in presenza di un accordo sindacale e di evidenze oggettive di miglioramento della performance aziendale in un determinato periodo rispetto a quello di riferimento. Oltre al vincolo del risultato aziendale, il beneficio è condizionato ad altri due parametri: il reddito del lavoratore che nell’anno d’imposta precedente all’erogazione del premio deve risultare inferiore a 80.000 euro e l’ammontare del premio, che non può eccedere i 3.000 euro.
Taglio del cuneo fiscale per lavoratori: conferma dell’esonero contributivo
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione dei lavoratori domestici, pari al:
- 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;
- 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36
Per l’assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Esonero contributivo per l’assunzione di donne
Ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
L’efficacia di detta agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Smart working per lavoratori fragili
Viene confermato fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che del privato, di lavorare in smart working. Nello specifico si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.
Prestazioni di lavoro occasionale c.d. voucher lavoro
Importanti modifiche sono apportate alla disciplina dei voucher lavoro. Innanzitutto, viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile. Viene inoltre ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Viene inoltre precisato che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
Congedo parentale
È previsto un mese in più di congedo parentale all’80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.