Legge di Stabilità 2016: principali novità in materia di lavoro
Sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è stata pubblicata la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), entrata in vigore il 1° gennaio 2016.
Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2016: l’esonero contributivo, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. Per i datori di lavoro privati operanti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, viene prevista l’estensione dell’esonero contributivo anche alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2017;
– ESONERO CONTRIBUTIVO IN AGRICOLTURA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2016: per i datori di lavoro del settore agricolo l’esonero contributivo si applica, nei limiti delle risorse stanziate, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno 2015. L’esonero contributivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande;
DETASSAZIONE 2016: per i lavoratori, con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi ovvero a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, per le somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Affinché sia possibile godere dell’imposta agevolata è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU (per la piena operatività della norma è necessario attendere l’emanazione di un decreto interministeriale);
– DEDUCIBILITÀ IRAP PER IL COSTO DEL LAVORO DEGLI STAGIONALI: il costo del lavoro dei lavoratori stagionali è deducibile, ai fini IRAP, nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le (eventuali) deduzioni spettanti in base ai diversi commi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997. Tale soglia di deducibilità è limitata da un ulteriore parametro “confermativo” in quanto essa si calcola per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione si applica dal 1° gennaio 2016;
– ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA per il 2016: per i lavoratori autonomi l’aliquota contributiva è confermata al 27% mentre per i collaboratori è previsto un aumento dell’aliquota pensionistica al 31% (a queste percentuali va poi aggiunta l’aliquota dello 0,72% destinata all’assistenza). Dal 1° gennaio 2016, aumenta al 24% anche l’aliquota contributiva pensionistica dovuta per i lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
– AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA: è stato disposto il rifinanziamento per l’anno 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga;
– CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ: prorogato il congedo obbligatorio di paternità per il lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, che viene elevato da 1 a 2 giorni. È stato prorogato anche il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria;
– PART-TIME PER I LAVORATORI VICINI ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA: per i lavoratori del settore privato assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che maturano entro la fine dell’anno 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, è prevista la possibilità di ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%. Detto accordo dovrà essere comunicato all’Inps ed alla DTL che dovrà autorizzare la riduzione dell’orario e una volta autorizzato, l’Inps potrà concedere il beneficio della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Inoltre, a fronte del taglio di orario, il dipendente riceverà da parte del proprio datore di lavoro, una somma, non gravata da oneri fiscali e previdenziali, corrispondente alla contribuzione ai soli fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata;
– INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI (c.d. DIS-COLL): prorogata l’indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.


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